LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29

Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/1968
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 7
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura, (ERSA) alle Cooperative agricole e loro Consorzi per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze (ivi comprese le spese di acquisto di terreno necessario per la costruzione delle opere e relativi servizi) occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti e dei sottoprodotti, relative ai settori di intervento di cui alla presente legge.
Qualora dette opere vengano eseguite con l' intervento finanziario dello Stato, con il concorso o meno del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi la differenza di spesa non coperta sino al raggiungimento della percentuale prevista dal comma precedente.
La disposizione del precedente comma si applica anche per le opere ed i lavori, non ancora collaudati, quando per i medesimi sia stata già disposta dal 1 gennaio 1966 la concessione del contributo.
Sarà data preferenza alle iniziative promosse da organismi cooperativi di secondo o terzo grado o che si rivelino particolarmente utili per la commercializzazione dei prodotti e che interessino estese zone territoriali.
Le agevolazioni previste dal presente articolo sono applicabili anche per l' ampliamento e l' ammodernamento di preesistenti fabbricati e impianti, nonché per l' acquisto, ammodernamento ed ampliamento di immobili da destinare alle iniziative di cui al primo comma.
La misura dei contributi previsti da questo articolo può essere elevata fino al massimo del 90 per cento se le iniziative vengano realizzate in zone montane del territorio regionale.
Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, le zone qualificate depresse, in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, se facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato classificato parzialmente montano in applicazione della predetta legge n. 991, nonché tutto il territorio incluso in comprensori di bonifica montana.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3 ter, primo comma, L. R. 8/1966
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 12/1969
3Sostituito il quinto comma con 3 commi da art. 2, primo comma, L. R. 44/1971
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 58/1975
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 58/1979
6Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
7L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
8Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.