LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29

Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/1968
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 5
Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dei produttori agricoli singoli od associati, nonché degli Enti ed Istituti di cui all' art. 2, quinto comma, per iniziative inerenti ai settori orticolo e floricolo, e cioè manufatti fissi o mobili per la forzatura e la protezione delle piante ed attrezzature connesse, macchine atte alla sterilizzazione del terreno e altre piccole macchine motrici ed operatrici, attrezzature necessarie per la lotta antiparassitaria, dissodamenti, sistemazioni del terreno (ivi compresi i muri di sostegno) e impianti irrigui.
Per la realizzazione da parte di produttori associati delle costruzioni di cui al comma precedente, dei relativi servizi e pertinenze, sono ammesse a contributo anche le spese d' acquisto del terreno necessario.
Nelle zone montane del territorio regionale la misura dei contributi previsti dal primo comma può essere elevata fino al massimo del 70 per cento, se le iniziative vengano realizzate da produttori associati e fino al 60 per cento se realizzate da produttori singoli.
Agli effetti del comma precedente sono considerate zone montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, le zone qualificate depresse, in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, se facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato parzialmente classificato montano in applicazione della predetta legge n. 991, nonché tutto il territorio incluso in comprensori di bonifica montana.
Analoghi incentivi potranno essere accordati ai produttori agricoli singoli od associati nonché agli Enti ed Istituti di cui all' art. 2, quinto comma, per l' acquisto di piante, di talee appartenenti a specie floricole, di bulbi, di rizomi e di sementi, di specie e di varietà sia orticole che floricole, suscettibili di introduzione e di diffusione in zone di particolare vocazione.
Note:
1Aggiunti dopo il primo comma 3 commi da art. 1, primo comma, L. R. 44/1971
2Parole sostituite al quinto comma da art. 4, comma 1, L. R. 68/1988
3L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
4Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.