LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29

Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/1968
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 2
Possono essere concessi contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai produttori agricoli singoli od associati che provvedano all' impianto di vigneti specializzati e razionali nelle zone che, a giudizio degli Organi tecnici dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, per la specifica vocazione viticola dei terreni o per altre favorevoli condizioni economiche ed organizzative, si prestino all' intensificazione della viticoltura di pregio ed a carattere competitivo.
Tali contributi saranno concessi con preferenza ai produttori agricoli singoli od associati delle zone collinari e di quelle delimitate a' sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per la tutela delle denominazioni di origine controllate o controllate e garantite.
Ai fini del miglioramento qualitativo dei prodotti e della riduzione dei costi di produzione, gli impianti devono consentire, quanto più possibile e in relazione alle esigenze ambientali, la meccanizzazione delle operazioni colturali e devono essere attuati con vitigni di pregio e con barbatelle selezionate, munite di certificato di garanzia attestante le varietà del portainnesto e del nesto.
Al rilascio di tali dichiarazioni provvedono gli Organi tecnici dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Analogo contributo può essere concesso ai produttori agricoli singoli od associati, agli Enti pubblici operanti nel settore agricolo e ai loro Consorzi nonché agli Istituti d' istruzione tecnica e professionale per l' istituzione di campi di piante madri, purché essi siano effettuati con materiale selezionato, su attestazione dei predetti Organi tecnici.
In quest' ultimo caso il contributo, riferito alle spese di primo impianto, può essere esteso alle necessarie strutture.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 60/1972
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 20/1992
3L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
4Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.