LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/1967
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 Definizione delle sfere di competenza
Art. 18
 Attribuzioni dell' Assessorato dell' agricoltura,
delle foreste e dell' economia montana
Nell' esercizio delle attribuzioni demandategli dall' articolo 7 della LR 31 agosto 1964, n. 1, l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana cura la trattazione degli affari concernenti la classificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana e la formazione dei piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, dei piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani, dei piani di riordino fondiario, dei piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie, dei piani economici delle proprietà silvo - pastorali della Regione e degli Enti, nonché la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale ed ogni altro adempimento concernente le bonifiche ed i miglioramenti fondiari.
Salvo che sia diversamente disposto nel presente Titolo, l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana svolge, infine, per quanto di competenza della Regione, ogni altra funzione amministrativa che, riguardo ad opere o lavori attinenti alle materie elencate nell' articolo 4, n. 2, dello Statuto, le leggi statali demandano al Ministero dell' agricoltura e delle foreste.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 6, primo comma, L. R. 29/1969
Art. 19
 Classificazione dei comprensori
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di I categoria di cui all' articolo 3 del RDL 13 febbraio 1933, n. 215, si provvede con legge regionale.
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di II categoria, alla delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, ai sensi dell' articolo 14 della legge 22 luglio 1952, n. 991, ed alla delimitazione dei bacini montani, ai sensi del Titolo II del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Art. 20
 Approvazione dei piani generali di massima
I piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, con le annesse direttive di massima per la trasformazione dell' agricoltura, i piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 58/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, primo comma, L. R. 42/1980
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 22
 Opere di difesa dalle acque
Fra le opere di sistemazione dei corsi d' acqua di pianura, indicate nell' articolo 7, primo comma, del RD 13 febbraio 1933, n. 215, che la Regione sia tenuta ad eseguire in base alle norme di attuazione statutarie, si intendono comprese, ai fini dell' assunzione dell' onere totale della spesa, anche le opere di difesa dalle acque di cui all' articolo 2, secondo comma, lettera e), dello stesso RD, quando pure quest' ultime siano di competenza regionale.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 24

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 25
 Stipulazione dei contratti
Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede il Dirigente del servizio cui compete la progettazione dell' opera. Allo stesso è altresì demandata la stipulazione dei contratti.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 29/1969
Art. 26
 Approvazione dei contratti
Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
L' approvazione dell' atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest' ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 29/1969
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 29/1969
2Parole sostituite al primo comma da art. 12, primo comma, L. R. 48/1978
3Parole sostituite al primo comma da art. 31, primo comma, L. R. 9/1983
4Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 74/1983
5Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 29
 Dichiarazione di ultimazione della bonifica
e riparto della spesa
Spetta all' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana:
a) di dichiarare la ultimazione della bonifica;
b) di esercitare le attribuzioni già demandate al Ministero dell' agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli 11 e 12 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche.

Art. 30
 Ricomposizione delle proprietà frammentarie
Le attribuzioni già devolute al Ministero dell' agricoltura e delle foreste, ai sensi del Capo IV del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche, in materia di ricomposizione delle proprietà frammentarie, sono esercitate, nel territorio regionale, dalla Giunta regionale.