LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/1967
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 34
 Attribuzioni della Giunta regionale
e del suo Presidente
Alla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, al raggruppamento dei loro uffici, alla fusione, alla scissione ed alla soppressione dei Consorzi medesimi ed alla modifica dei loro confini territoriali, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana. Allo stesso modo vengono adottati, nei casi legislativamente previsti, i provvedimenti di controllo sugli organi consorziali ed i provvedimenti di controllo sostitutivo.