LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/1967
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 19
 Classificazione dei comprensori
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di I categoria di cui all' articolo 3 del RDL 13 febbraio 1933, n. 215, si provvede con legge regionale.
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di II categoria, alla delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, ai sensi dell' articolo 14 della legge 22 luglio 1952, n. 991, ed alla delimitazione dei bacini montani, ai sensi del Titolo II del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.