LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 luglio 1966, n. 16

Contributi straordinari per manifestazioni ed opere a celebrazione di speciali solenni ricorrenze.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1966
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.08 - Celebrazioni

Art. 6
 
I contributi, di cui agli articoli precedenti, sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale e la erogazione dei medesimi ha luogo in unica soluzione, su presentazione, da parte degli Enti assegnatari, del programma delle manifestazioni e delle opere che intendono attuare.
È fatto obbligo agli Enti assegnatari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.