Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Capo II
 Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 4
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 3 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.>>;

b)
al comma 4 le parole <<di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,>>.

Art. 5
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 7 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e 7, del decreto legislativo 36/2023. I programmi e gli elenchi approvati sono pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), per il tramite della rete informatica regionale.>>;

d)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).>>.

Art. 8
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2002)
1.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023.>>.

Art. 12
 (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 14/2002)
2. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 14/2002, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 14
 (Modifiche all'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002)
2. Per le finalità di cui all'articolo 44 bis, commi 4 quater e 4 quinquies, della legge regionale 14/2002, come aggiunti dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Alla rubrica del presente articolo le parole "legge" devono leggersi correttamente come "legge regionale".
Art. 16
 (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)
1. All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 26
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale)
1. Gli enti locali beneficiari dei contributi per i progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), possono provvedere per la realizzazione dei medesimi progetti, per qualunque tipologia dagli stessi prevista, tramite l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali individuati come capofila o agli altri enti locali facenti parte del medesimo progetto. Con l'atto di delegazione sono definiti le modalità, le condizioni e i termini regolanti il rapporto tra il soggetto delegante e il soggetto delegatario.
Art. 27
 (Disposizione transitoria)
1. Fino all'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002 nel testo previgente e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2019, n. 59 (Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)).
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23 della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 11, continua ad applicarsi la normativa previgente.
3. Alle delegazioni amministrative di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
Capo III
 Disposizioni in materia di pianificazione e paesaggio
Art. 34
 (Inserimento dell'articolo 63 septies nella legge regionale 5/2007)
1.
Dopo l'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 63 septies
 (Variante di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR)
1. Le varianti di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR di cui all'articolo 57 quater, comma 2 bis, sono soggette al procedimento speciale di cui al presente articolo.
2. Le varianti di cui al presente articolo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore.
3. Alle varianti di conformazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 sexies, commi 9 e 9 bis; la variante può comportare anche le necessarie e connesse modifiche di obiettivi e strategie.
4. Le varianti di cui al presente articolo contengono la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dall'articolo 57 quater, comma 1, e necessitano della preventiva formulazione delle direttive di cui all'articolo 63 bis, comma 8.
6. Il progetto di variante e l'eventuale relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies, comma 1, sono adottati dal Consiglio comunale, previo adeguamento alle prescrizioni di cui al parere conclusivo dei lavori della Conferenza dei servizi paesaggistica e alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 5, lettera b), con propria deliberazione, pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale sul sito web del Comune.
7. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di conformazione. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.
8. Prima dell'approvazione della variante il Comune raggiunge le intese e acquisisce i pareri di cui all'articolo 63 sexies, comma 4.
10. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilazione degli utenti per l'accesso alla piattaforma.
11. Nelle more del provvedimento di cui al comma 10 è comunque dovuto dal Comune l'invio all'Amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al Piano paesaggistico regionale, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azzonamento di PRGC derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.
12. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2 bis, per i quali è stato acquisito il parere della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, trasmettendo gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al presente articolo, conformati e approvati, al competente organo del Ministero della cultura, il quale si esprime nel termine di trenta giorni.
13. La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.>>.

Art. 36
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 10 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
g)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. I soggetti titolari delle opere di cui al comma 1 possono convocare una conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), per l'approvazione del progetto ai sensi dei commi 2, 3 e 4. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione con il proprio rappresentante unico e il Comune o i Comuni interessati previa deliberazione degli organi rappresentativi nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque tenuti a adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. La conferenza di servizi può essere altresì convocata dai soggetti titolari delle opere qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2, 3 e 4, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito.>>;

h)
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
<<6 bis. Qualora le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e vi sia la necessità di variare gli stessi, l'Amministrazione procedente provvede alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale, nonché in quello delle Amministrazioni i cui strumenti urbanistici devono essere variati, di un avviso dell'indizione e convocazione della conferenza di servizi e alla pubblicazione integrale del progetto.
6 ter. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi i soggetti titolari delle opere provvedono a richiedere la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di un avviso dell'avvenuto deposito del progetto. Per le opere di cui al comma 1, lettera b), entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di deposito, chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi i soggetti partecipanti i cui strumenti urbanistici devono essere variati esprimono la propria posizione tenendo conto delle osservazioni presentate. L'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 8, dando riscontro del prevalente interesse pubblico alla realizzazione delle opere, specifica evidenza dei pareri pervenuti e delle osservazioni presentate, nonché formulando eventuali prescrizioni.
6 quater. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso agli interessati va inviato secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 65 ter della legge regionale 14/2002 e dal decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Qualora a esito della conferenza occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti, l'Amministrazione procedente provvede alle ulteriori comunicazioni dell'avviso con le modalità e termini sopra richiamati.>>;

i)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La conferenza valuta i progetti relativi alle opere da realizzare nel rispetto delle disposizioni normative di settore e si esprime entro sessanta giorni dalla convocazione, proponendo, ove occorra, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. Tale termine è prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14 quinquies, comma 1, della legge 241/1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Il progetto, nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, deve essere corredato di un elaborato che individui beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di salvaguardia, nonché l'estratto degli strumenti urbanistici vigenti e del piano modificato in conseguenza della variazione. Sulla documentazione di variante urbanistica in sede di conferenza di servizi sono acquisiti i pareri di cui agli articoli 63 bis e 63 sexies della legge regionale 5/2007.>>;

Art. 37
 (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Opere pubbliche di altre Amministrazioni e Enti pubblici)
1. È soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere pubbliche, a esclusione di quelle di cui agli articoli 10 e 11, per le quali si applicano le disposizioni normative in materia lavori pubblici.
2. Per tali opere pubbliche la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare. Ai fini dell'accertamento le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati e in sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. L'istanza deve essere corredata degli elaborati di cui all'articolo 10, comma 5 bis.
3. Per l'approvazione dei progetti i soggetti titolari delle opere convocano una conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 36/2023, in conformità alla legge 241/1990, e trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7, 8 e 8 bis. In tali casi la conformità urbanistica di cui al comma 2 è accertata in sede di conferenza di servizi.
4. Per gli interventi individuati nell'articolo 10 del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, relativi alle opere di cui al presente articolo, l'accertamento di cui al comma 2 è sostituito dalla comunicazione di conformità, disciplinata dall'articolo 10, commi 9 e 10, da trasmettere al Comune interessato.
5. Per le opere del presente articolo trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 11, 12, 13, 15 e 16.>>.

Art. 45
 (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 35 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Per gli edifici siti nel Porto Vecchio di Trieste di proprietà dell'Amministrazione regionale, ferma restando la possibilità della realizzazione in copertura di vani tecnici di dimensioni strettamente necessari (quali ad esempio vani scale, vani ascensore, vani per unità di trattamento aria) sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, di valenza strategica ed esclusivamente per interesse pubblico, volumi di raccordo ulteriori per una percentuale di volume utile inferiore al 5 per cento del volume utile complessivo dell'immobile. Il volume così realizzato deve avere l'altezza tecnicamente minima possibile e deve essere arretrato rispetto al filo esterno delle facciate dell'edificio per una profondità almeno pari all'altezza lorda dell'estradosso. Va fatto salvo il rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.
4 ter. Nell'esclusivo interesse pubblico e al fine di favorire l'insediamento anche di attività innovative in un contesto urbano che si vuole rigenerare e riqualificare e in attuazione e per le finalità della progettualità affidata ad Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa ai sensi dell'articolo 12, comma 15, della legge regionale 22/2022, e nell'ambito delle competenze a essa attribuite volte a favorire l'attrazione di investimenti esteri sul territorio regionale e l'insediamento di imprese internazionali, la destinazione d'uso dell'Hangar 21, di proprietà dell'Amministrazione regionale, viene estesa anche ad attività innovative, laboratoristico prototipali ovvero sperimentali a elevato livello tecnologico e a basso impatto ambientale. La modifica con l'integrazione della destinazione d'uso di cui al precedente periodo avviene nel rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e dalle prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.>>.

Art. 53
 (Variante di adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni)
1. L'adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), consiste nel recepimento delle perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica, delle zone di attenzione e delle aree fluviali, nella mappatura del rischio sul territorio e nella modifica delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici necessaria per rispettare le limitazioni previste dal PGRA stesso.
2. Al fine di adeguare lo strumento urbanistico comunale vigente, il Comune adotta e approva una variante di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 1, lettera h), della legge regionale 5/2007. La variante di adeguamento, qualora non comporti modifiche di destinazioni d'uso rispetto alle destinazioni vigenti, può essere resa esecutiva e vigente anche mediante un'unica deliberazione dell'organo competente. La compatibilità geologica è assicurata nelle forme di cui alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio).
Capo IV
 Contributi per opere pubbliche e servizi sociali in materia di servitù militari
Art. 56
 (Contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi a valere sulle risorse corrisposte alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei territori nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.
Art. 60
 (Disposizioni transitorie)
1. Le domande presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della normativa previgente sono finanziate, previa ripresentazione della domanda, fino all'esaurimento dei fondi disponibili trasferiti dallo Stato alla Regione per le annualità 2023 e precedenti.
3. Le domande non ripresentate entro il termine di cui al comma 2 sono archiviate d'ufficio.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi una tantum fino a un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per opere pubbliche o servizi sociali finanziati da altro contributo statale o regionale, mediante riparto pro quota delle risorse disponibili.
6. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 58, comma 1, continuano ad applicarsi gli allegati di cui al decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 43.
Capo V
 Disposizioni in materia di portualità
Art. 61
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12/2012)
1. All'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 62
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12/2012)
1. All'articolo 8 della legge regionale 12/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 64
 (Disposizione transitoria)
1. Fino alla costituzione del Comitato consultivo di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2012, come modificato dall'articolo 62, continua a operare il Comitato consultivo in carica all'entrata in vigore della presente legge.
Capo VI
 Disposizioni in materia di costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio
Art. 68
 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Competenze della Regione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;
f) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di rispondenza per gli interventi soggetti a controllo a campione, di cui all'articolo 5, comma 3, risultati estratti;
g) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b);
j) al rilascio del parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis;
k) ai procedimenti previsti all'articolo 12 bis, comma 1.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta, media e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 5 e 6.
4. Presso la Direzione competente in materia di costruzioni in zona sismica e opere strutturali è istituito l'Organismo tecnico regionale. Esso è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
5. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere e), f) e j), la Regione si avvale dell'Organismo tecnico regionale di cui al comma 4.>>.

Art. 70
 (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Disciplina dell'autorizzazione, dell'attestazione di rispondenza e dell'attestazione di deposito)
1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura regionale competente.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi rilevanti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione.
3. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di minore rilevanza è subordinato all'esito del controllo a campione e al relativo rilascio dell'attestazione di deposito per gli interventi risultati non estratti, o dell'attestazione di rispondenza per gli interventi risultati estratti.
4. L'inizio dei lavori relativi agli interventi privi di rilevanza è subordinato al rilascio dell'attestazione di deposito.
6. Il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni è asseverato da una dichiarazione del progettista strutturale.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono soggetti a deposito, a seguito del quale viene rilasciata relativa attestazione.>>.

Art. 71
 (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Procedimento di autorizzazione, di attestazione di rispondenza e di deposito)
1. La documentazione progettuale relativa alla realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, è presentata dal committente alla struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale. All'atto stesso della presentazione viene rilasciata l'attestazione di deposito fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a), contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di autorizzazione.
4. Gli esiti dei procedimenti di autorizzazione e di attestazione di rispondenza sono comunicati entro trenta giorni dalla data di avvio degli stessi.
5. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di cui al comma 4, fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.
6. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b), l'attestazione di deposito di cui al comma 1 consente l'inizio dei lavori fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono depositati presso la struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale che rilascia, all'atto della presentazione, l'attestazione di deposito, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.>>.

Art. 73
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 16/2009)
1. All'articolo 10 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
f)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Ai fini della verifica sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in relazione a opere e a interventi edilizi pubblici assoggettati al decreto legislativo 36/2023 e ricadenti nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d'uso III o IV, la stazione appaltante può richiedere l'espressione di un parere alla struttura regionale competente in materia di costruzioni in zona sismica che si avvale dell'Organismo tecnico regionale. Il parere può essere altresì rilasciato, su richiesta della stazione appaltante, anche per opere e interventi edilizi pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono fatte salve le procedure di deposito presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previste dalle normative statali citate nel presente comma.>>.

Art. 76
 (Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente.
2. Fino alla costituzione dell'Organismo tecnico regionale di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, continuano a operare gli organismi tecnici costituiti ai sensi della normativa previgente.
3. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale disposta con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845, e per il Comune di Sappada, aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione del Consiglio regionale della Regione Veneto del 3 dicembre 2003, n. 67.
Art. 77
 (Asseverazione della sicurezza statica)
1. Per tutte le opere strutturali che all'epoca di realizzazione ricadevano in zona non dichiarata sismica e non erano assoggettate agli adempimenti previsti dal regio decreto 4 settembre 1927, n. 1981 (Nuove norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato), dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato), dal decreto 9 gennaio 1987 del Ministero dei lavori pubblici (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento), o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), tenuto conto di quanto disposto dalla circolare 14 febbraio 1974, n. 11951 del Ministero dei lavori pubblici, la sicurezza statica può essere asseverata da un professionista abilitato.
Capo VII
 FVG Plus S.p.A. e incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili
Art. 78
 (Gestione contributi casa alla società FVG Plus)
1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), la gestione dei rapporti agevolativi previsti dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), e dall'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è delegata, fino alla loro completa definizione, a FVG PLUS SpA con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing SpA.
2. In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 2/2022, e con la decorrenza di cui al comma 1, può essere delegata a FVG PLUS SpA anche la gestione degli incentivi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).
3. Le disponibilità residue giacenti presso BCC Financing SpA alla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa relative ai canali agevolativi di cui ai commi 1 e 2 necessarie alla gestione dei relativi procedimenti amministrativi sono trasferite a FVG PLUS SpA. Le eventuali risorse non utilizzabili sono rimborsate da BCC Financing SpA all'Amministrazione regionale.
4. FVG PLUS SpA è autorizzata a subentrare a BCC Financing S.p.A. nelle convenzioni già stipulate tra la stessa e le banche convenzionate per la gestione dei rapporti agevolativi indicati al comma 1.
5. I rapporti per l'attività di cui commi 1 e 2 tra Regione e FVG PLUS SpA sono disciplinati con atto conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.
Art. 79
 (Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 1/2023)
1. I commi 3 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), si interpretano nel senso che per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare dell'incentivo per una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per lo stesso soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento a servizio di una diversa unità immobiliare; il medesimo soggetto può beneficiare inoltre dell'incentivo sia in qualità di persona fisica sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare in un condominio in cui siano stati realizzati interventi a servizio delle parti comuni.
Art. 80
 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1/2023, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle quote di gettito delle entrate tributarie erariali che spettano alla Regione ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali), e individuate secondo le modalità di attribuzione delle quote di gettito di cui all'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2019 (Individuazione delle modalità di attribuzione delle quote di gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia), previste in 40 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.
Capo IX
 Disposizioni in materia di viabilità
Art. 84
 (Trasferimento fondi all'Ente di decentramento regionale di Pordenone per interventi strutturali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), è autorizzata la spesa 600.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 85
 (Finanziamento suppletivo per la progettazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il fiume Corno e la ferrovia Trieste-Venezia)
1. In considerazione dell'intervenuto aumento dei prezzi, al fine di garantire la realizzazione della progettazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il corso del fiume Corno e la ferrovia Trieste-Venezia, già finanziato dal programma CONNECTING EUROPE FACILITY - CEF 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010, e alle decisioni esecutive della Commissione europea C (2014) 1921 e C (2020) 8813, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'ulteriore spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Capo X
 Disposizioni finanziarie, abrogazioni e disposizioni finali
Art. 86
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 65 bis della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Per le finalità di cui agli articoli 56 e 60 si provvede, in funzione delle assegnazioni statali previste ai sensi dell'articolo 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2012, come modificato dall'articolo 62, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Per le finalità di cui all'articolo 78 è autorizzata la spesa complessiva di 4.600.000 euro, suddivisa in ragione di 2.300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 59 bis, della legge regionale 16/2023, come inserito dall'articolo 81, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2024 e di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3, 5 e 6 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
8. Sono autorizzate variazioni di cassa di pari importo alle variazioni di competenza previste dalla presente legge sull'annualità in corso, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 9.
9. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 87
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari);
b) l'articolo 24 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
c) l'articolo 238 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
g) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
h) l'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
j) l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico);
k) l'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed i), della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);
l) l'articolo 155 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
m) l'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);