Legge regionale 05 aprile 2024, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Capo VI
 Disposizioni in materia di costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio
Art. 68
 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Competenze della Regione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;
f) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di rispondenza per gli interventi soggetti a controllo a campione, di cui all'articolo 5, comma 3, risultati estratti;
g) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b);
j) al rilascio del parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis;
k) ai procedimenti previsti all'articolo 12 bis, comma 1.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta, media e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 5 e 6.
4. Presso la Direzione competente in materia di costruzioni in zona sismica e opere strutturali è istituito l'Organismo tecnico regionale. Esso è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
5. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere e), f) e j), la Regione si avvale dell'Organismo tecnico regionale di cui al comma 4.>>.

Art. 70
 (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Disciplina dell'autorizzazione, dell'attestazione di rispondenza e dell'attestazione di deposito)
1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura regionale competente.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi rilevanti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione.
3. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di minore rilevanza è subordinato all'esito del controllo a campione e al relativo rilascio dell'attestazione di deposito per gli interventi risultati non estratti, o dell'attestazione di rispondenza per gli interventi risultati estratti.
4. L'inizio dei lavori relativi agli interventi privi di rilevanza è subordinato al rilascio dell'attestazione di deposito.
6. Il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni è asseverato da una dichiarazione del progettista strutturale.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono soggetti a deposito, a seguito del quale viene rilasciata relativa attestazione.>>.

Art. 71
 (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Procedimento di autorizzazione, di attestazione di rispondenza e di deposito)
1. La documentazione progettuale relativa alla realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, è presentata dal committente alla struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale. All'atto stesso della presentazione viene rilasciata l'attestazione di deposito fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a), contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di autorizzazione.
4. Gli esiti dei procedimenti di autorizzazione e di attestazione di rispondenza sono comunicati entro trenta giorni dalla data di avvio degli stessi.
5. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di cui al comma 4, fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.
6. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b), l'attestazione di deposito di cui al comma 1 consente l'inizio dei lavori fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono depositati presso la struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale che rilascia, all'atto della presentazione, l'attestazione di deposito, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.>>.

Art. 73
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 16/2009)
1. All'articolo 10 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
f)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Ai fini della verifica sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in relazione a opere e a interventi edilizi pubblici assoggettati al decreto legislativo 36/2023 e ricadenti nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d'uso III o IV, la stazione appaltante può richiedere l'espressione di un parere alla struttura regionale competente in materia di costruzioni in zona sismica che si avvale dell'Organismo tecnico regionale. Il parere può essere altresì rilasciato, su richiesta della stazione appaltante, anche per opere e interventi edilizi pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono fatte salve le procedure di deposito presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previste dalle normative statali citate nel presente comma.>>.

Art. 76
 (Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente.
2. Fino alla costituzione dell'Organismo tecnico regionale di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, continuano a operare gli organismi tecnici costituiti ai sensi della normativa previgente.
3. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale disposta con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845, e per il Comune di Sappada, aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione del Consiglio regionale della Regione Veneto del 3 dicembre 2003, n. 67.
Art. 77
 (Asseverazione della sicurezza statica)
1. Per tutte le opere strutturali che all'epoca di realizzazione ricadevano in zona non dichiarata sismica e non erano assoggettate agli adempimenti previsti dal regio decreto 4 settembre 1927, n. 1981 (Nuove norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato), dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato), dal decreto 9 gennaio 1987 del Ministero dei lavori pubblici (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento), o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), tenuto conto di quanto disposto dalla circolare 14 febbraio 1974, n. 11951 del Ministero dei lavori pubblici, la sicurezza statica può essere asseverata da un professionista abilitato.