1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la
legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari);
d) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 33, 35, 36 e 37 della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
k) l'
articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed i), della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);