Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del capo I del titolo II della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2022-2023 entro la data del 31 gennaio 2024.
7. All'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono le seguenti modifiche:
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo per il contenimento delle rette di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e relativo regolamento di attuazione, concesso al Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento relativo all'anno educativo 2020/2021, avendo il Consorzio sempre mantenuto la titolarità del servizio, pur affidandone la realizzazione a soggetti privati, e avendo garantito la continuità del servizio all'utenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), senza mai cessare l'attività la cui titolarità è sempre rimasta in capo al Consorzio medesimo che ha garantito il contenimento delle rette applicate come previsto sia dall'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005 che all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 097 del 2020.
9.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2005 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. La partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi di cui alla presente legge è stabilita dai soggetti di cui al comma 1 mediante la definizione di un piano tariffario, che può essere articolato in funzione dell'intensità d'uso dei servizi. Gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali, ponendo a carico dei rispettivi bilanci il costo derivante dalle agevolazioni previste. È escluso che la tariffa possa essere definita, anche in modo indiretto, in relazione agli eventuali contributi destinati agli utenti dei servizi per l'abbattimento della tariffa medesima.
1 ter. Le modifiche di cui al comma 1 bis hanno effetto dall'anno educativo 2023/2024.>>.

11.
Dopo il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005 sono aggiunti i seguenti:
5 ter. Ai fini del comma 5 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:
b) esclusivamente per il personale che opera nei servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della presente legge, i diplomi di scuola media superiore, integrati con specifici percorsi formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore approvati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).>>.

12. Al fine di supportare gli Enti di formazione professionale accreditati ovvero accreditandi nella ottimale predisposizione delle proprie istanze, si prevede un periodo transitorio, che termina alla data del decreto del Direttore centrale di accertamento dell'avvenuta disponibilità on line del nuovo applicativo di accreditamento fornito da Insiel S.p.A..
13. Gli Enti di formazione accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. (Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), conservano l'accreditamento, provvisorio o definitivo, sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla conclusione dell'iter istruttorio di riaccreditamento ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)), procedibile dalla data di cui al comma 12 e fino al compimento del quindicesimo mese dalla data fissata al medesimo comma 12.
18. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo l'articolo 22 bis è inserito il seguente:
<<Art. 22 ter
 (Accreditamento ITS Academy)
1. Le persone giuridiche private di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), possono essere accreditate dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Trovano applicazione, in via transitoria, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)).
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui alla legge 99/2022 e relativi decreti ministeriali di attuazione, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al presente articolo, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento.>>.