Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 70
 (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 19/2006)
1. Al comma 7 bis dell'articolo 31 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
alla fine del secondo periodo sono aggiunte le parole: <<, e dall'articolo 34 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)>>.

2.
Il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 19/2006 è sostituito dal seguente:
<<8. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nella determinazione della quota di compartecipazione dell'utente al costo dei servizi sociosanitari, alla persona accolta in strutture residenziali per anziani è comunque garantita, ai fini dell'autosufficienza economica, la conservazione di una quota minima del proprio reddito, per far fronte alle proprie esigenze e spese personali di prima necessità.>>.