Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 25
 (Modifiche agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001)
1. Nella legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inserite le seguenti modifiche:
b) all'articolo 12 ter:
2)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio comunale può stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 l'incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi disciplinati dal presente articolo. In caso di mancanza di determinazione da parte del Consiglio comunale trovano applicazione le tabelle parametriche per gli usi produttivi.>>.