Legge regionale 03 marzo 2023, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nel rispetto della Costituzione, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), delle norme internazionali, europee e statali, promuove iniziative volte ad un'efficace gestione del fenomeno migratorio, favorendo, nell'ambito di una cornice di legalità, lo sviluppo armonioso di relazioni tra le persone, con l'obiettivo generale di mitigare l'impatto sociale del fenomeno migratorio nel territorio regionale.
Capo II
 Interventi
Art. 3
 (Interventi in ambito lavorativo)
1. La Regione garantisce alle persone straniere immigrate regolarmente soggiornanti in Italia pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome.
5. La Regione si attiva per prevenire e contrastare ogni forma di distorsione del mercato del lavoro, con particolare riferimento al lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo, promuovendo, in tutti i settori economici, la cultura della legalità e della sicurezza e assicurando interventi per favorire l'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, in conformità alla normativa statale.
Art. 4
 (Parità dei diritti fra donne e uomini)
1. La Regione si attiva per garantire, all'interno delle comunità straniere, la parità dei diritti fra donne e uomini, per prevenire la violenza contro la donna, la sua discriminazione ed emarginazione pubblica e privata, per tutelarne la salute e sostenere la sua integrazione nella società civile.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 22, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 6
 (Istruzione e formazione)
1. La Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastare l'abbandono degli studi e la dispersione scolastica.
3. L'Amministrazione regionale promuove iniziative ed è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, per interventi rivolti alle persone straniere immigrate adulte, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana.
Note:
1 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 9, comma 22, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 7
 (Tutela dei minori stranieri non accompagnati)
1. In armonia con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione tutela il diritto all'accoglienza, alla salute, all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati e supporta i Comuni e gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni che assicurano servizi di assistenza, accoglienza e integrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale:
c) organizza un qualificato sistema di servizi, anche attraverso l'impiego di fondi europei, con particolare riferimento all'istruzione, all'apprendimento della lingua italiana, alla formazione professionale, al lavoro, alle attività di socializzazione, al fine di favorire la progressiva integrazione sociale e socioculturale, la responsabilizzazione e l'autonomia del minore straniero non accompagnato e di prevenirne il rischio di emarginazione e radicalizzazione;
d) partecipa alla strategia nazionale per l'emersione e il contrasto del fenomeno della tratta dei minori stranieri non accompagnati, in accordo con gli enti pubblici e gli enti del Terzo Settore competenti in materia;
e) promuove presso le strutture di cui alla lettera a), iniziative finalizzate a pervenire a modalità di accoglienza omogenee sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione del progetto educativo individualizzato (PEI), il modello operativo, le attività di integrazione;
f) promuove la qualificazione del personale operante con i minori stranieri non accompagnati, tramite attività formativa e di aggiornamento, al fine di garantire la costante presenza di adeguati livelli di professionalità;
h) attua il monitoraggio quantitativo e qualitativo dei flussi dei minori stranieri non accompagnati, nonché il monitoraggio della capienza e del funzionamento delle strutture di cui alla lettera a), al fine di rilevare il fabbisogno e la capacità di risposta del sistema e intervenire dove necessario.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2, la Giunta regionale con deliberazione individua annualmente le priorità da perseguire.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni in forma singola e associata e agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni le spese che restano a carico degli stessi per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.
5. Con deliberazione la Giunta regionale stabilisce annualmente i valori massimi onnicomprensivi delle rette di accoglimento, ammessi al rimborso di cui al comma 4.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 8
 (Promozione di azioni volte a favorire le attività di controllo)
1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'articolo 1, collabora con le autorità competenti, nel rispetto delle rispettive competenze, per fornire supporto e sostegno alla gestione del fenomeno migratorio con una prospettiva orientata alla promozione della sicurezza integrata del territorio.
2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali in forma singola o associata, a copertura degli oneri derivanti da verifiche sulla regolarità degli adempimenti amministrativi riferiti alla presenza di popolazione straniera, nell'ambito di intese con le Prefetture.
Art. 11
 (Interventi contro tratta, grave sfruttamento, violenza e riduzione in schiavitù)
1. La Regione riconosce il diritto delle persone di sottrarsi alla condizione di tratta, assoggettamento, coercizione, sfruttamento o riduzione in schiavitù, in conformità con quanto previsto dalla Costituzione, dalle norme statali e dalle convenzioni internazionali ed europee.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998, dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI), dall'articolo 17 del decreto legislativo 142/2015, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta del 16 maggio 2005 e dalla direttiva 2011/36/UE, l'Amministrazione regionale sostiene gli interventi a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento, mediante la partecipazione alle iniziative statali che prevedono protezione, assistenza ed integrazione sociale rivolte alle vittime di tratta, di violenza, di sfruttamento o riduzione in schiavitù.
Capo III
 Strumenti
Art. 12
 (Mediatori culturali)
1. La Regione sostiene e valorizza la figura del mediatore culturale, riconoscendo l'importanza che tale ruolo riveste a supporto delle attività di cui alla presente legge e in tutti i settori ove sia necessario favorire la comprensione e la comunicazione tra individui, gruppi e organizzazioni di cultura e conoscenza linguistica diversa.
3. Per la finalità di cui al comma 1, presso la Direzione competente in materia di immigrazione è istituito l'Elenco regionale dei mediatori culturali, di seguito denominato Elenco.
4. Tramite l'Elenco, l'Amministrazione regionale rende disponibile a fini informativi una lista di soggetti in possesso di requisiti per l'erogazione di servizi di mediazione.
5. L'Elenco è pubblicato sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto previsto al comma 12, lettera c).
6. Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco i cittadini italiani, i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea in regola con le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), e i cittadini extracomunitari presenti in Italia da almeno due anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa, che alla data della presentazione dell'istanza siano in possesso dei requisiti generali elencati al comma 7 e possano attestare il possesso di competenze in materia di mediazione culturale derivanti da esperienze formative o lavorative sulla base dei requisiti previsti al comma 8.
9. Al fine dell'iscrizione all'Elenco, il richiedente dimostra il possesso del requisito di cui al comma 8, lettera a) e di almeno uno tra i requisiti di cui al comma 8, lettere b) o c).
10. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione è richiesta la frequenza con esito positivo alle attività formative o di aggiornamento promosse o organizzate, con cadenza annuale, dalla Direzione competente in materia di immigrazione.
11. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco, comporta la cancellazione dallo stesso.
13. I mediatori culturali già iscritti all'elenco regionale dei mediatori culturali istituito ai sensi della normativa regionale previgente sono iscritti d'ufficio al nuovo Elenco, previa verifica dell'appartenenza a una delle categorie di cui al comma 6 e dei requisiti di cui al comma 7, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14. Nelle more della verifica di cui al comma 13, conserva efficacia l'elenco regionale dei mediatori culturali istituito ai sensi della normativa regionale previgente.
Note:
1 Lettera c) del comma 8 sostituita da art. 9, comma 22, lettera d), L. R. 13/2023
Art. 14
 (Accesso a fondi europei)
1. La Regione, al fine di contribuire al miglioramento della gestione dei flussi migratori, partecipa alle iniziative attivate a livello statale ed europeo, per rafforzare le misure di cooperazione tra partner destinate ad affrontare l'immigrazione irregolare, migliorare le opportunità nei paesi d'origine e sostenere nel proprio territorio la migrazione legale e controllata, promuovendo l'istituto dei rimpatri.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati in collaborazione con gli enti pubblici, gli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e con altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, con le organizzazioni internazionali non governative, e in generale con i soggetti di volta in volta individuati come beneficiari dai programmi europei di cui al comma 2.
Note:
1 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 9, comma 22, lettera e), L. R. 13/2023
Capo IV
 Disposizioni finali
Art. 19
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate);
c) il comma 86 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);
d) il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
e) il comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020);
f) l'articolo 45 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);
g) l'articolo 31 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale));
h) i commi 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024).
Art. 20
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 4 e 6, è autorizzata la spesa complessiva di 17.572.779,73 euro, suddivisa in ragione di 9.572.779,73 euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. Per le finalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa complessiva di 3.050.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2023 e 1.475.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
7. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
8. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
10. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
11. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
12. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 12, si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
16. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.