<<Art. 24 bis
(Commercio elettronico)
1. Le attivitā di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), possono essere svolte liberamente dagli esercizi di vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge.
2. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore del commercio elettronico.
3. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e del
decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE).
Art. 24 ter
(Forme speciali di vendita senza comunicazione)
1. La vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13, se effettuata mediante le forme speciali di vendita di cui agli articoli 22, 23, 24 e 24 bis e praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita, non č soggetta alla presentazione di nuova segnalazione certificata di inizio attivitā, se richiesta, o comunque altra forma di comunicazione.>>.