Art. 14
(Destinatari degli interventi)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle associazioni di rete contributi a titolo di concorso nelle spese di realizzazione dei progetti didattici musicali, sostenute direttamente e per conto degli Enti gestori delle scuole non statali di musica di cui alla lettera d), del comma 3.
2. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui al comma 1, le associazioni di rete sono costituite da almeno dieci Enti gestori di scuole non statali di musica.
3.
Le associazioni di rete possiedono i seguenti requisiti:
a) operare senza fine di lucro;
b) essere legalmente costituite con atto costitutivo e statuto;
c) avere la sede legale e svolgere la propria attivitā sul territorio regionale;
d) avere tra gli associati almeno otto Enti gestori di scuole non statali di musica iscritte all'Elenco;
e) avere come scopo sociale finalitā solidaristiche e di utilitā sociale a favore dei propri associati, attraverso lo svolgimento, in via principale, di attivitā di rappresentanza con Enti o Istituzioni pubbliche, attivitā di coordinamento e promozione a sostegno dell'attivitā didattica musicale delle scuole non statali di musica degli Enti gestori associati;
f) avere il bilancio d'esercizio regolarmente approvato dagli organi preposti in base allo Statuto;
g) avere organi sociali regolarmente eletti o nominati, e funzionanti.
4. Le associazioni di rete svolgono la propria attivitā istituzionale ininterrottamente e possiedono i requisiti previsti ai commi 2 e 3 da almeno tre anni immediatamente precedenti l'anno per cui viene presentata la domanda di contributo.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.