Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attivitā didattica musicale di base.
Art. 14
1. Per le finalitā di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle associazioni di rete contributi a titolo di concorso nelle spese di realizzazione dei progetti didattici musicali, sostenute direttamente e per conto degli Enti gestori delle scuole non statali di musica di cui alla lettera d), del comma 3.
2. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui al comma 1, le associazioni di rete sono costituite da almeno dieci Enti gestori di scuole non statali di musica.
4. Le associazioni di rete svolgono la propria attivitā istituzionale ininterrottamente e possiedono i requisiti previsti ai commi 2 e 3 da almeno tre anni immediatamente precedenti l'anno per cui viene presentata la domanda di contributo.
Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.