Art. 6
(Soggetto passivo)
1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili. Ai fini dell'imposta si intendono per tali il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili.
2.
Sono soggetti passivi dell'imposta:
a) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresė il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
c) il locatario nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. In presenza di pių soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno č titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.