Legge regionale 05 agosto 2022, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Cluster Legno, Arredo e sistema casa FVG Srl consortile per la realizzazione di una piattaforma sia fisica che virtuale a supporto dei designer e degli architetti ucraini della European Design School di Kiev, che hanno trovato ospitalità in Regione a seguito del conflitto.
2. L'intervento è finalizzato a sostenere, anche attraverso l'individuazione di personale a supporto e l'allestimento di spazi, la promozione di corsi online, workshop e seminari che la European Design School organizza a favore dei propri studenti e degli architetti e designer ucraini per continuare ad esercitare la propria professione, anche in prospettiva di un processo di integrazione che contribuisca allo sviluppo di iniziative da realizzarsi in collaborazione con le aziende del comparto arredo della regione Friuli Venezia Giulia.
3. La domanda finalizzata alla concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive e turismo, corredata del progetto contenente gli interventi programmati e del preventivo di spesa.
4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a titolo di aiuto “de minimis” nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell’Unione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis", nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile comprendenti costi per il personale dipendente e spese relative all'attuazione, promozione e diffusione del progetto.
5. Sono ammissibili le spese individuate ai sensi del comma 4 e sostenute anche in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché strettamente connesse alle finalità di cui ai commi 1 e 2. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) con decreto del Direttore del Servizio Sviluppo economico locale 1 ottobre 2018, n. 3502/PROTUR, rideterminato in 777.245,46 euro dal comma 30 e seguenti dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per l'acquisizione e la riconversione del capannone ex ERA in via delle industrie in zona industriale udinese, a sostegno dell'iniziativa di potenziamento, finalizzata al conseguimento dell'efficienza energetica, dell'infrastruttura locale già finanziata ai sensi dell'articolo 3, commi da 38 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).
8. Il Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) presenta la domanda di devoluzione di cui al comma 7 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
10.
Al comma 3 dell'articolo 84 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), dopo le parole <<le imprese,>> sono inserite le seguenti: <<i privati e i Consorzi di sviluppo economico locale,>>.

11. Per le finalità dell'articolo 84, comma 3, della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
12. La Regione, nell'ambito dei Comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici o facenti parte della filiera turistica dei comprensori sciistici di cui all'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale del 10 settembre 2021, n. 1375 (Elenchi dei comuni dei comprensori sciistici ai fini dell'applicazione dell'art. 2, dl 41/2021 coordinato con la legge di conversione 69/2021, recante "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19"), nonché nell’ambito dei Comuni considerati Poli turistici montani e ambiti turistici montani di cui rispettivamente agli allegati A e B alla legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)) promuove, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, lo sviluppo di aree da destinare a insediamenti turistico alberghieri, finalizzati a creare una positiva ricaduta economica, sociale e occupazionale sull'intero comparto montano.
14. Gli incentivi di cui al comma 13 sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
15. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 13.
17. Per le finalità di cui ai commi 12 e 13 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascun anno dal 2022 al 2024 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese, a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2022, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi energetici rispetto all'anno 2021.
21. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 20, le micro, piccole e medie imprese che al momento della proposizione della domanda esercitano una delle attività economiche identificate con i codici ATECO elencati nella deliberazione della Giunta regionale che determina altresì l'ammontare massimo del contributo, i criteri e le modalità per la concessione.
22. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), e dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda completa della documentazione richiesta, alla Direzione centrale attività produttive e turismo.
23. Il contributo è concesso con procedura automatica ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7/2000. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione.
24. Gli incentivi di cui al comma 20 sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
25. Le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 20 sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG. Con la deliberazione di cui al comma 21 sono assegnate le risorse a CATA e CATT FVG in relazione alle deleghe di funzioni amministrative.
26. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella B di cui al comma 50.
27. Per le finalità di cui al comma 25 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programmi n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) e n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
28.
Dopo l'articolo 77 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), è inserito il seguente:
<<Art. 77 bis
 (Sostegno alle imprese per interventi di riduzione dei consumi energetici)
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti da parte delle imprese del settore del manifatturiero, attraverso la copertura del loro fabbisogno energetico mediante energia rinnovabile autoprodotta ed eventualmente accumulata.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.>>.

29. Per le finalità dell'articolo 77 bis della legge regionale 3/2021, come inserito dal comma 28, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per il 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
30. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica dell'efficientamento del sistema produttivo attraverso il miglioramento dei consumi energetici con utilizzo di idrogeno verde, anche in relazione ai mutamenti degli scenari economici mondiali e all'esigenza di avviare la decarbonizzazione del sistema economico.
31. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese (PMI) regionali del settore manifatturiero per interventi, compresi gli oneri per i servizi accessori, da sostenere per la realizzazione dell'investimento, diretti a migliorare il consumo energetico e la decarbonizzazione con l'utilizzo di idrogeno verde per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica.
32. Con apposito regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 31.
33. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
35. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
36. Per le finalità di cui al comma 34 e di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 24/2019, in relazione alle attività demandate a PromoTurismoFVG, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
38. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 3/2015, come modificato dal comma 37, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Consorzi di sviluppo economico locale per il sostegno delle attività di identificazione, qualificazione e monitoraggio delle aree costituenti APEA, nonché per il monitoraggio periodico delle medesime aree.
40. I contributi di cui al comma 38 sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
41. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
42.
Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale per la concessione dei contributi diretti a promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), a valere sul bando 2019, e rimaste inutilizzate, per il soddisfacimento delle domande utilmente inserite nella graduatoria approvata nel 2022, a valere sul bando dell'anno 2021 per le medesime finalità.

43.
Dopo il comma 6 dell'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è aggiunto il seguente:
<<6 bis. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.>>.

44. Al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e dell'area di interesse regionale dell'Aussa-Corno, nel pieno rispetto di uno sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente lagunare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000, teso all'esecuzione di un progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto di S. Giorgio di Nogaro, con gli Enti pubblici interessati e i soggetti privati interessati allo sviluppo produttivo dell'area.
45. Per le finalità di cui al comma 44, si provvede al finanziamento delle progettualità di interesse pubblico, di cui si compone l'intervento integrato di infrastrutturazione, a valere primariamente su risorse regionali, ovvero su finanziamenti nazionali e comunitari destinati allo sviluppo economico, nella prospettiva di sostenere la decarbonizzazione dei sistemi economici, favorire la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, traguardare un'economia improntata alla circolarità dei cicli produttivi e alla sostenibilità delle fonti di produzione, in un contesto di rilocalizzazione delle imprese e di accorciamento delle filiere.
47. L'accordo di programma di cui al comma 44, approvato con decreto del Presidente della Regione, determina l'apposizione del vincolo preordinato espropriativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), legittimando l'espropriazione delle aree considerate da parte del Consorzio di sviluppo economico per l'area del Friuli e, altresì, determina le eventuali conseguenti variazioni dei piani territoriali infraregionali, di cui all'articolo 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), qualora l'adesione allo stesso sia ratificata entro trenta giorni, a pena di decadenza, dall'Organo competente, secondo il proprio statuto, all'adozione del piano territoriale infraregionale medesimo.
48. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
49.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), è inserito il seguente:

50. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni ed ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 12 da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 13/2023
2 Comma 44 sostituito da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 13/2023
3 Comma 46 sostituito da art. 2, comma 30, lettera c), L. R. 13/2023
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 34, comma 1, L. R. 3/2024
5 Comma 12 abrogato da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 8/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
6 Comma 16 abrogato da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 8/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
7 Comma 13 sostituito da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 8/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
8 Comma 13 bis aggiunto da art. 2, comma 2, lettera c), L. R. 8/2024 , con effetto dall'1/1/2025.