Legge regionale 01 luglio 2022, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Disposizioni in materia di intermodalitą.
Art. 3
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalitą previste dall'articolo 21, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 15/2004, come inserita dall'articolo 1, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilitą) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalitą previste dall'articolo 21, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 15/2004, come aggiunta dall'articolo 1, comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilitą) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.