Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 98
(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2012)
1.
All'articolo 16 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:
b)
al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) gli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché in discariche o in lotti di discarica chiusi e ripristinati, oppure in cave o in lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto e di ripristino ambientale dell'
articolo 6, comma 9 bis) del decreto legislativo 28/2011;>>;
2)
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
<<d bis) gli impianti di produzione di biometano e le relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, aventi una capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora, ai sensi dell'
articolo 8 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28/2011;>>;
3)
la lettera e) è abrogata.