Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 8
 (Modifiche alla legge regionale 6/2008)
3.
Dopo l'articolo 16 bis della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<Art. 16 ter
 (Risoluzione arbitrale delle controversie)
1. Come previsto nella clausola compromissoria contenuta negli Statuti, sono devolute all'Ufficio arbitrale in materia venatoria di cui al comma 2 le controversie fra soci, fra soci e l'associazione della Riserva di caccia che non comportino l'applicazione di sanzioni disciplinari e che siano relative all'applicazione dello Statuto, all'applicazione del regolamento di fruizione venatoria e alle deliberazioni dell'associazione che riguardano l'attività e il funzionamento della Riserva di caccia.
2. Presso ciascun Ente di decentramento regionale (EDR) è istituto un Ufficio arbitrale in materia venatoria competente per i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale finalizzati alla risoluzione delle controversie di cui al comma 1, sorte nelle Riserve di caccia comprese nel rispettivo ambito territoriale di competenza. Le controversie sono devolute a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri iscritti all'elenco di cui al comma 4, di cui uno scelto dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dall'Amministrazione regionale nel rispetto del principio di rotazione. Il Presidente è individuato fra gli arbitri laureati in discipline giuridiche e non può essere iscritto ad alcuna Riserva di caccia o essere legale rappresentate ovvero titolare di permesso annuale in un'azienda faunistica comprese nello stesso distretto venatorio della Riserva di caccia coinvolta nella controversia.
4. Presso il Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria è istituito l'elenco regionale degli arbitri in materia venatoria, cui possono iscriversi i laureati nelle discipline che sono individuate con deliberazione di Giunta regionale, previa presentazione di domanda redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio.
6. Nel caso di controversie tra Riserva di caccia e Distretto venatorio relative a materie, individuate con delibera della Giunta regionale, che non rivestono carattere di interesse pubblico, le parti possono adire all'Ufficio arbitrale alle condizioni di cui ai commi precedenti.>>.