Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 67
(Termini rendicontazione)
1.
A causa delle eccezionali difficoltà di reperimento delle materie prime e quindi dell'impossibilità di rispettare i termini di rendicontazione per l'ottenimento di contributi già concessi, il Direttore del servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio, con proprio provvedimento, ridetermina i termini di rendicontazione, per un periodo comunque non superiore a 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i procedimenti contributivi previsti dalle seguenti disposizioni:
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti per i quali il termine risulta scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge.