Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitą, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 57
(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 22/2021)
1.
All'articolo 44 della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
per la disciplina dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 3,>> sono sostituite dalle seguenti: <<
di cui all'articolo 6, comma 5,>>;
b)
al comma 7 le parole <<
per la disciplina dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 3,>> sono sostituite dalle seguenti: <<
di cui all'articolo 30, comma 3,>>;
c)
al comma 8 le parole <<
comma 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<
comma 6>>.