Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitą, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 39
 (Spese ammissibili per i finanziamenti per la tutela e la promozione della lingua friulana)
1. Per i finanziamenti previsti dagli articoli 23 e 24, commi 8, limitatamente agli enti a programma, e 9 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'anno 2022 sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio.
2. Per le finalitą di cui agli articoli 23 e 24, commi 8, limitatamente agli enti a programma, e 9 della legge regionale 29/2007, e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitą culturali) - Programma n. 2 (Attivitą culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.