Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitā, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 124
(Progetto rigenerazione Borgo Castello a Gorizia)
1. L'Ente di decentramento regionale di Gorizia, nel ruolo di stazione appaltante di opere infrastrutturali all'interno del progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica di Borgo Castello a Gorizia, č autorizzato a sottoscrivere apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati, proprietari degli immobili interessati dagli interventi, al fine di acquisirne la disponibilitā per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
2. Le convenzioni definiscono le modalitā della messa a disposizione dei beni e le obbligazioni reciproche.
3. Al termine dei lavori gli immobili vengono rimessi nella disponibilitā dei proprietari.
4. I proprietari approvano i progetti definitivi delle opere entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento, tenuto conto dell'esigenza di rispettare le tempistiche per l'esecuzione delle opere stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).