Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitā, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 116
(Conferma del contributo al Comune di Campoformido)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a confermare al Comune di Campoformido il contributo concesso ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 750 (Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. Anno 2019), per differenti lavori eseguiti presso il medesimo impianto sportivo oggetto del contributo e rientranti nella categoria delle manutenzioni ordinarie.
2. Per le finalitā di cui al comma 1, il Comune di Campoformido presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento realizzato e di un nuovo quadro economico. Il Servizio conferma il contributo per i nuovi lavori.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e del bando di cui al comma 1, per quanto compatibili.