Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 61
 (Contributo straordinario per il finanziamento del servizio di comodato gratuito dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto comprensivo "Leopoldo Perco" di Gorizia e all'Istituto comprensivo "Udine III" di Udine per il finanziamento del servizio di comodato gratuito dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2021/2022.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.