Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 5 bis aggiunto da art. 7, comma 92, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 2
 (Sistema integrato delle politiche familiari)
1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 la Regione, nell'ambito di un'azione di indirizzo e programmazione integrata, promuove:
a) politiche e interventi mirati a realizzare le condizioni per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale;
b) politiche e interventi volti a valorizzare la genitorialità e i compiti di cura, educazione e tutela dei figli;
c) la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia dei giovani, anche facilitando l'accesso alle opportunità lavorative, alle soluzioni abitative e al credito agevolato, al fine di contribuire a realizzare i loro progetti di vita;
d) il rafforzamento dei legami tra le famiglie, le istituzioni, il sistema educativo formativo, sociosanitario ed economico produttivo nell'ambito del principio di sussidiarietà, quale elemento fondante della coesione sociale della comunità regionale;
e) politiche volte a sostenere le responsabilità genitoriali, a rafforzare i servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a valorizzare iniziative di welfare aziendale anche per promuovere l'occupazione femminile;
f) iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna;
g) lo sviluppo del sistema di offerta di attività e servizi dedicato alle famiglie e ai giovani in ambito culturale, sportivo, turistico e ricreativo;
h) l'apprendimento intergenerazionale quale processo orizzontale volto a trasferire le conoscenze e le competenze proprie di ciascuna generazione verso l'altra in una prospettiva di crescita comune e della collettività;
i) lo sviluppo di contesti di vita per un invecchiamento attivo e in autonomia.
3. La Regione promuove altresì la costituzione di una "rete famiglia" aperta a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti del Terzo settore e ai soggetti privati, con l'obiettivo di mettere a sistema e diffondere le politiche e le misure più virtuose, anche attraverso l'adesione alle reti nazionali e internazionali di valorizzazione delle politiche familiari.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 75, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 4
 (Tavolo regionale per le politiche familiari)
1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia per le politiche giovanili e per le pari opportunità, è istituito, quale organismo di consultazione e confronto, il Tavolo regionale per le politiche familiari, di seguito denominato Tavolo regionale, a cui partecipano:
a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche familiari, o suo delegato, con funzione di Presidente;
b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o sociosanitarie, o suo delegato;
c) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;
d) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;
e) due componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali, scelti da quest'ultimo anche tra coloro che non partecipano di diritto alle sedute del Consiglio;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, designati da quest'ultima tra candidati proposti dalle organizzazioni medesime in possesso di requisiti di competenza ed esperienza coerenti con le tematiche trattate dal Tavolo;
g) un rappresentante della sezione giovanile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
h) un rappresentante delle sezioni giovanili delle associazioni dei datori di lavoro, designato congiuntamente dalle cinque associazioni datoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
i) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, o suo delegato;
j) la Consigliera o il Consigliere regionale di parità;
k) il Presidente della Consulta regionale delle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie, o suo delegato.
l) il Garante regionale dei diritti della persona.
2. Al Tavolo regionale possono essere invitati altri portatori di interesse in relazione alle materie trattate.
3. Il Tavolo regionale è convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente in materia e può svolgersi anche in modalità telematica. La partecipazione alle sedute avviene a titolo gratuito.
Note:
1 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 21, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 21, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 5 bis
2. Sono beneficiarie le coppie di giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare di cui almeno uno di età inferiore a trentasei anni, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro, residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi e che qui si impegnino a mantenerla per tutta la durata prevista del prestito.
3. La misura prevista dal comma 1, lettera b), è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni.
4. Con regolamento regionale sono definite le modalità di accesso, i criteri e le condizioni per la stipula del prestito e la concessione del contributo, nonché criteri e modalità di revoca o rideterminazione dello stesso.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione prevista dal comma 1, lettera a), con il quale sono stabilite le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Regione e gli istituti di credito.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 92, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Capo II
 Misure a favore dei progetti di vita delle famiglie
Art. 6
 (Carta Famiglia)
2. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore richiedente con almeno un figlio a carico, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro in corso di validità, residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale e appartenente a una delle seguenti categorie:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
d bis) i titolari per permesso di soggiorno per protezione speciale o di permesso di soggiorno per casi speciali;
e) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4. La madre con figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza può presentare domanda di Carta Famiglia e accedere alle agevolazioni collegate anche in assenza di attestazione ISEE.
6. I Comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni di cui al comma 1, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
7. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'applicazione di riduzioni di costi per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022
5 Parole aggiunte al comma 5 da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 8/2022
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 73, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 7
1. Al fine di garantire ai minori l'opportunità di accedere a contesti educativi, ludici e ricreativi, nonché di favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e i tempi di vita lavorativa, la Regione istituisce la dote famiglia quale misura finanziaria diretta a facilitare la fruizione e l'acquisizione di servizi di conciliazione, di cura e di sostegno alla funzione genitoriale ed educativa.
3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore, fruiti nel territorio regionale e organizzati nel rispetto delle normative di settore.
4. Per accedere alla Dote famiglia il richiedente deve essere titolare della Carta Famiglia in corso di validità, di cui all'articolo 6, e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Comma 4 sostituito da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 54, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 78, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 73, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 8
 (Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni)
1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità, promuove l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.
3. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età, la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nei limiti delle disponibilità del bilancio, adotta la programmazione pluriennale dell'offerta educativa in termini quantitativi e qualitativi del sistema, le priorità e le linee di sviluppo e potenziamento.
Art. 10
 (Promozione della previdenza complementare)
1. Al fine di accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia, la Regione riconosce al nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia di cui all’articolo 6, in corso di validità e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), un contributo annuo a sostegno dei versamenti effettuati nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza in un fondo di previdenza complementare intestato al minore, aperto presso un fondo iscritto all’Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
3. L'importo del contributo è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed è subordinato alla permanenza della residenza nel territorio regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 15/2022
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 15/2022
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 15/2022
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera c), L. R. 15/2022
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 8, lettera d), L. R. 15/2022
6 Comma 5 abrogato da art. 7, comma 8, lettera e), L. R. 15/2022
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
8 Parole soppresse al comma 4 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 73, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 11
 (Fondo di garanzia per le operazioni di microcredito)
1. L'Amministrazione regionale supporta l'accesso al microcredito da parte dei nuclei familiari in possesso della Carta Famiglia di cui all'articolo 6.
4. Con regolamento regionale sono definite le caratteristiche delle operazioni finanziabili, le modalità procedurali e i requisiti delle convenzioni, approvate con deliberazione della Giunta regionale, che gli operatori finanziari sono tenuti a stipulare con la Regione per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui al comma 3.
5. L'operatore finanziario, per ciascuna operazione, deve fornire l'evidenza di quanto incide la garanzia prestata dal fondo sulle condizioni contrattuali applicate all'operazione di microcredito.
6. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina anche le procedure per il recupero del credito a cura dell'operatore finanziario sulla base del principio che le somme recuperate sono attribuite alla Regione in proporzione all'importo garantito.
7. L'Amministrazione regionale per l'attività di gestione del Fondo può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, anche in house.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 55, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 12
 (Misure fiscali)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione riconoscendo un "fattore famiglia".
Capo III
 Interventi a favore dell'autonomia dei giovani
Art. 16
 (Progetti di vita dei giovani)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili e in un'ottica di valorizzazione delle peculiarità dei singoli territori, riconosce le giovani generazioni come risorsa fondamentale della comunità e promuove l'autonomia e lo sviluppo dei loro progetti di vita.
Art. 19
 (Modifiche alla legge regionale 16/2014)
1. La Regione promuove e sostiene interventi di promozione delle attività culturali realizzate e fruite dai giovani.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, dopo il Capo VI della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:
<<CAPO VI BIS
 PROGETTI CULTURALI GIOVANILI
Art. 28 bis
 (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)
1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:
a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;
b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;
c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;
d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea e alla diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e della sostenibilità ambientale;
f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;
g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;
h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede incentivi alle associazioni giovanili come definite all'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e ai soggetti pubblici, a esclusione delle istituzioni scolastiche.
4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.>>.

Art. 20
 (Interventi in ambito educativo e di promozione della salute)
1. La Regione nell'ambito delle finalità generali di promozione della salute e dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:
a) valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita;
b) promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani quale risorsa della comunità, anche attraverso il servizio civile e l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali, educativi e ricreativi;
c) sviluppare proposte progettuali e azioni innovative per contrastare il disagio giovanile, rimuovere gli squilibri territoriali, favorire l'aggregazione giovanile e i processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, al fine di valorizzarne le potenzialità;
d) diffondere l'educazione sociale ed emotiva inclusa l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, l'empatia e le abilità sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di squadra e alla solidarietà intergenerazionale, al fine dello sviluppo di relazioni significative;
e) educare al rispetto di se stessi e degli altri, alla gestione del conflitto al fine di promuovere l'interazione e la coesione sociale;
f) realizzare, nei diversi contesti di vita, di studio e del tempo libero, "buone pratiche" al fine di promuovere comportamenti sani e scelte di vita consapevoli;
g) riconoscere e promuovere lo sport come diritto di cittadinanza, contesto generativo di risorse e alleanze educative e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi a soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni giovanili, soggetti gestori di centri di aggregazione giovanili ed enti del Terzo settore.
4. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità generali riguardanti la concessione dei contributi di cui al comma 2 e i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare, in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.
5. Per le finalità previste al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di soggetti pubblici ed enti del Terzo settore.
Art. 21
 (Tirocini e attività lavorativa estiva)
1. La Regione, in applicazione dell'articolo 63, comma 3, della legge regionale 18/2005, promuove e sostiene tirocini rivolti a studenti regolarmente iscritti a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado statali e a percorsi di istruzione e formazione professionale.
2. I tirocini di cui al comma 1 sono rivolti a studenti con più di quindici anni di età e attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, con una durata massima di tre mesi.
3. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e degli accordi tra Stato e Regioni in materia, i servizi di orientamento regionali possono svolgere anche la funzione di soggetti promotori nei confronti di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie e nei confronti di studenti in dispersione scolastica, verificando che i piani formativi individuali e il concreto svolgimento del tirocinio siano congruenti con il percorso di istruzione e formazione e che siano adeguati al percorso di crescita e autonomia personale del tirocinante, promuovendo contesti e situazioni che siano in linea con uno stile di vita sano.
4. La Regione riconosce altresì il potenziale educativo e formativo delle esperienze lavorative che gli studenti svolgono anche all'estero durante i periodi di sospensione dei percorsi di istruzione, promossi anche attraverso l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro gestita dai Servizi pubblici regionali per il lavoro e dalla rete per la mobilità professionale EURES (EURopean Employment Services).
Art. 22
 (Attiva giovani)
1. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, realizza interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla formazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita.
4. I contributi di cui al comma 3 sono finanziati con risorse regionali o dell'Unione europea, secondo le regole che disciplinano le rispettive programmazioni.
5. Sono soggetti attuatori e beneficiari dei contributi di cui al comma 3 gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, gli enti locali, anche associati, gli enti del Terzo settore, le imprese che operano in rete. L'Avviso di cui al comma 6 specifica eventuali ulteriori tipologie di soggetti che possono partecipare alla rete.
6. I soggetti attuatori degli interventi sono individuati con Avviso emanato dalla Direzione competente in materia di istruzione e formazione, che definisce i termini e le modalità per la presentazione della domanda, le caratteristiche del progetto da presentare, i termini e modalità per l'attivazione e gestione dei percorsi, le tipologie di spese ammissibili, i termini e modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio richieste, l'eventuale liquidazione di anticipi e le relative garanzie fideiussorie.
Art. 23
 (Modifiche alla legge regionale 13/2004)
1.
Allo scopo di rafforzare e aggiornare le competenze e le abilità dei giovani professionisti, dopo l'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è inserito il seguente:
<<Art. 11 bis
 (Interventi a favore dei giovani)
1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a favore di giovani, come definiti dall'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, ovvero diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, realizzate attraverso tirocini professionali o praticantati, tirocini extracurriculari, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese ed enti, pubblici o privati.
2. La Regione concede altresì ai giovani di cui al comma 1 contributi per la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale.
4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.>>.

Art. 24
 (Interventi per l'autonomia abitativa)
1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione. Tali progetti sono finalizzati a coniugare l'autonomia dell'abitare privato, anche in forma di coabitazione per favorire le relazioni intergenerazionali, con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, per il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati, ovvero con la costruzione o l'acquisto di nuove strutture.
2. Allo scopo di favorire l'autonomia abitativa dei giovani i bandi emanati per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevedono una riserva a favore dei giovani di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando.
3. Le azioni a sostegno delle locazioni di mercato finalizzate all'autonomia abitativa prevedono una quota delle risorse non inferiore al 5 per cento, riservata esclusivamente ai giovani.
4. Le azioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono realizzate in collaborazione con gli enti locali, le ATER, l'Ardis e le istituzioni scolastiche e universitarie.
5. La Regione, in collaborazione con i Comuni, favorisce la messa a disposizione, anche gratuita, di beni pubblici o privati a vantaggio di giovani, come definiti dall'articolo 17, che intendono realizzare un modello di vita autonomo e strutturato, anche in forma di coabitazione, favorendo i processi generativi di ricostruzione dei legami sociali anche in territori svantaggiati.
Art. 26
 (Informagiovani)
1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, altri enti pubblici, enti del Terzo settore e da altri soggetti privati senza fine di lucro.
5. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le università, le istituzioni scolastiche, le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti operanti nei settori di interesse.
6. La Regione promuove il coordinamento degli Informagiovani e la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 14/2023
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 14/2023
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 14/2023
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
5 Comma 6 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
6 Comma 6 quater aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
7 Comma 6 quinquies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
8 Comma 6 sexies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
9 Comma 6 septies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
10 Comma 6 octies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
11 Comma 6 nonies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
Art. 27
 (Consulte comunali dei giovani)
1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne dispongono l'attivazione. Esse informano le loro attività ai valori e principi costituzionali ed europei, nonché alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani.
3. Ciascun Comune può istituire una Consulta comunale dei giovani, approvando contestualmente il relativo regolamento di funzionamento.
Capo IV
 Promozione della parità di genere e delle pari opportunità
Art. 29
 (Promozione delle pari opportunità)
1. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e sport, del lavoro, delle attività economiche, del sociale e della Sanità.
Capo V
 Politiche sociali e sociosanitarie integrate
Art. 31
 (Interventi socioassistenziali e sociosanitari integrati)
1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con particolare riferimento alle politiche per le famiglie, per l'infanzia e l'adolescenza, per le persone anziane e le persone con disabilità previste dagli articoli 43, 44, 45 e 46 della medesima legge regionale 6/2006, promuove interventi finalizzati a sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e, in particolare, nelle situazioni di fragilità, anche favorendone l'orientamento e l'accesso al sistema dei servizi e interventi.
2. Negli atti di programmazione in materia sociale, sanitaria e sociosanitaria, previsti dalla legge regionale 6/2006 e dalla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono individuati gli obiettivi specifici, le azioni e le risorse a sostegno delle famiglie e dei minori.
Art. 33
 (Contrasto alla povertà infantile e sostegno alla genitorialità fragile)
1. Nell'ambito della programmazione del sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, la Regione promuove azioni per il contrasto alle povertà infantili intese quali deprivazioni materiali ed educative, al fine di rimuovere gli ostacoli e le condizioni di pregiudizio che impediscono lo sviluppo armonico del minore e il perpetuarsi dello svantaggio intergenerazionale.
2. La Regione, attraverso i servizi sociali dei Comuni e i servizi di consultorio familiare, assicura il sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, in particolare di tipo socioeconomico, relazionale ed educativa, allo scopo di supportare le funzioni genitoriali e contrastare il disagio minorile.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022
Art. 35
 (Interventi a favore delle adozioni e dell'affido familiare e per l'avvio all'autonomia dei neomaggiorenni fragili)
2. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.
3. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.
5. Al fine di promuovere l'autonomia e la piena inclusione sociale dei neomaggiorenni in uscita da comunità o da esperienze di affido familiare o in situazione di fragilità e precarietà, la Regione sostiene percorsi per il loro inserimento abitativo, formativo e lavorativo.
6. Gli interventi economici di cui al comma 1, lettere b) e c), al comma 4, lettera a) e al comma 5 sono erogati dai Servizi sociali dei Comuni. Con regolamento regionale sono determinati la misura, le modalità e i criteri per la concessione dei benefici, nonché i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate al finanziamento dei benefici stessi.
Art. 36
 (Sostegno al mantenimento dei minori)
1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.
2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.
3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.
5. Ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 22.589,92 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di politiche sociali sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.
Art. 37
 (Valorizzazione del caregiver familiare e dei servizi a supporto della domiciliarità)
1. La Regione, al fine di promuovere la domiciliarità delle persone anziane o con disabilità in situazione di non autosufficienza, valorizza le attività di cura non professionale svolte dal caregiver familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e l'attività assistenziale svolta dagli assistenti familiari all'interno del sistema dell'offerta di interventi e servizi assistenziali.
Capo VI
 Norme finali e transitorie
Art. 43
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogati, in particolare:

a) la legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare);
b) la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);
d) la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 28 (Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità));
i) la legge regionale 12 febbraio 2009, n. 3 (Modifica dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento dei minori);
j) i commi da 1 a 6 dell'articolo 26 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici));
m) gli articoli da 25 a 47 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
p) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale);
r) la legge regionale 5/2012, a eccezione degli articoli 24 e 38;
s) gli articoli 284 e 316 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
v) l'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22 (Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti);
z) il comma 41 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale);
aa) l'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro);
cc) i commi da 47 a 54 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
dd) il comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
ee)
l'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016);

ff) la legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione);
gg) la legge regionale 12 aprile 2017, n. 8 (Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
hh) la legge regionale 24 maggio 2017, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza);
ii) la legge regionale 24 maggio 2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo);
jj) il comma 38 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);
ll) la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 7 (Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti);
mm) i commi da 15 a 17 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);
nn) il comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);
pp) il comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);
qq) il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
Art. 44
 (Disposizioni transitorie)
3. Il contributo di cui all'articolo 8, commi da 34 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) relative alle nascite avvenute fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuto anche a favore degli aventi diritto a richiedere la Carta Famiglia di cui all'articolo 6 della presente legge.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina degli interventi previsti dall'articolo 28 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 19 della presente legge continuano a trovare applicazione i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della legge regionale 5/2012 e il relativo regolamento attuativo.
6. Le consulte comunali dei giovani istituite ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 5/2012 operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla scadenza originariamente prevista.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 28 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 19 della presente legge e 11 bis della legge regionale 13/2004, come inserito dall'articolo 23 della presente legge, i regolamenti attuativi rispettivamente degli articoli 22 e 19 della legge regionale 5/2012 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Parole sostituite al comma 7 da art. 57, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
3 Parole sostituite al comma 8 da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
Art. 45
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per la finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per la finalità di cui all'articolo 6, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per la finalità di cui all'articolo 7, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 27.140.000 euro, suddivisa in ragione di 13.640.000 euro per l'anno 2022 e di 13.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante:
a) storno di complessivi 1 milione di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
b) storno di complessivi 1 milione di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
c) storno di complessivi 1.500.000 euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
d) rimodulazione di complessivi 4 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
e) storno di 640.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
f) storno di complessivi 19 milioni di euro, suddivisi in ragione di 9 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Per la finalità di cui all'articolo 13, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Per le finalità di cui all'articolo 28 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, come introdotto dall'articolo 19, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Agli oneri derivanti all'articolo 28 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, come introdotto dall'articolo 19, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Per la finalità di cui all'articolo 20, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Agli oneri derivanti dall'articolo 20, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Per la finalità di cui all'articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
20. Per la finalità di cui all'articolo 22 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
21. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. Per le finalità di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 13/2004, come introdotto dall'articolo 23, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
26. Per la finalità di cui all'articolo 26 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
28. Per la finalità di cui all'articolo 28 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
30. Per la finalità di cui all'articolo 30 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
31. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
32. Agli oneri derivanti dall'articolo 31, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
33. Agli oneri derivanti dall'articolo 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
34. Agli oneri derivanti dall'articolo 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
35. Agli oneri derivanti dall'articolo 34, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
36. Per la finalità di cui all'articolo 35 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
37. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 36 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
38. Per la finalità di cui all'articolo 36 è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
39. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
40. Agli oneri derivanti dall'articolo 37, con riferimento alle assegnazioni statali per l'attuazione del comma 250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del comma 483 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
41. Per la finalità di cui all'articolo 40, comma 1, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 15 e 41, è autorizzata la spesa di 30.000 euro, per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
42. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 41 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
43. Per la finalità di cui all'articolo 40, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
44. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 43 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
45. Per le finalità dell'articolo 44, comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa sul bilancio regionale per gli anni 2021-2023.
46. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
47. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 46 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
48. Agli oneri derivanti dall'articolo 21, in relazione a quanto disposto dall'articolo 63, comma 3 della legge regionale 18/2005, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
49. Qualora successivamente alla rendicontazione da parte dei Comuni e degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni delle risorse assegnate per gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 35 e 36, l'importo dei benefici erogati risulti inferiore rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare la compensazione con i fondi assegnati per l'anno successivo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Parole sostituite al comma 8 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022