Art. 14
(Valorizzazione del sistema di servizi del territorio per le famiglie)
1.
La Regione riconosce il ruolo chiave dei soggetti pubblici, degli enti del Terzo settore e dei privati, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che promuovono, attraverso la proposta di modelli organizzativi di servizio, iniziative ed eventi dedicati, riduzioni o agevolazioni tariffarie, azioni volte a facilitare l'accesso ai servizi del territorio da parte delle famiglie e dei giovani, nei seguenti settori:
a) culturale;
b) turistico;
c) sportivo;
d) trasporti;
e) edilizia residenziale;
f) attività produttive;
g) agricoltura.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 i regolamenti regionali e gli altri atti attuativi di leggi regionali di settore possono prevedere, laddove rilevanti ai fini dell'attuazione della presente legge, uno o più dei seguenti criteri di premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.