Art. 11
(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
2.
Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 14 ter č sostituito dal seguente:
<<Art. 14 ter
(Garanzie)
1. Al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, la cauzione a garanzia delle concessioni di beni del demanio idrico regionale č dovuta solo qualora l'importo del canone annuo iniziale di concessione sia superiore a 2.500 euro.
2. Non č dovuta alcuna cauzione per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni di beni del demanio idrico regionale di cui all'articolo 9, comma 3.>>;
b)
la lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 bis č sostituita dalla seguente:
<<a) rilascio di autorizzazioni e concessioni sui beni del demanio idrico regionale ricadenti nell'ambito territoriale di competenza;>>.
3. In relazione al disposto di cui all'
articolo 20 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2009, come sostituita dal comma 2, lettera b), sono previste minori entrate per complessivi 30.000 euro, suddivisi in ragione di 15.000 per ciascuno degli anni 2022-2023 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
4.
Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 8 č abrogato;
b)
dopo l'articolo 9 bis č inserito il seguente:
<<Art. 9 bis 1
(Disciplina applicabile agli Enti locali)
1. Le disposizioni del presente capo, nel rispetto delle procedure previste dai singoli ordinamenti, si applicano agli enti locali, per quanto attiene agli immobili di proprietā degli stessi enti, anche in favore dell'Amministrazione regionale.>>.