2. In adempimento alle previsioni della
legge regionale 1/2020, il Comitato permanente alla semplificazione di cui all'
articolo 1 della legge regionale 1/2020 condivide con le organizzazioni esponenziali dei portatori degli interessi regolati e con le associazioni degli ordini professionali e dei consulenti d'impresa maggiormente rappresentativi il contenuto di specifiche direttive finalizzate ad assicurare l'adozione omogenea della modulistica attinente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione regionale.
3. Ai fini di cui al comma 1 con la presente legge la Regione apporta le opportune modifiche alla
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con l'obiettivo di semplificare, snellire e rendere celere l'azione amministrativa regionale, nel rispetto delle disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario, dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla legislazione statale.