Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversitą, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Art. 54
 (Utilizzo nell'anno 2021 delle risorse ex articolo 3 della legge regionale 9/2020)
1. Nell'anno 2021 i Comuni beneficiari del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilitą, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attivitą produttive), possono destinare le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2020 al ristoro di eventuali minori entrate e alla copertura di maggiori spese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.