Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Capo I
 Disposizioni in materia di finanze
Art. 1
 (Estensione del periodo di proroga tecnica del vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria)
1. Al fine di assicurare la fruizione continuativa del servizio di tesoreria nel corso dell'esercizio finanziario 2021 l'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere la durata della proroga tecnica di cui all'articolo 3, comma 3, del capitolato tecnico di cui al vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo tesoriere e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
2. La prosecuzione della fruizione del servizio di cui al comma 1 spiega i suoi effetti nell'ambito dei rapporti convenzionali instaurati con il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Unicredit SpA e dalla Banca popolare Friuladria SpA (oggi Crédit Agricole FriulAdria SpA) oltre che dall'Amministrazione regionale e dal Consiglio regionale anche dai seguenti enti:
b) enti di cui all'articolo 43, comma 1 bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), di seguito indicati:
1) Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
2) Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR);
3. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 2
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2007)
2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 52, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 6
 (Disposizioni contabili e intersettoriali)
1. I contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini e oggetto di rinegoziazione, possono essere confermati anche in deroga a disposizioni di legge vigenti e conservano la struttura precedente a detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata della concessione e alle scadenze di pagamento.
2. Per le finalità previste dal comma 1 la Fondazione presenta apposita istanza alle strutture regionali competenti alla conferma dei contributi medesimi. Le somme rinvenibili quali eventuali differenziali positivi tra l'importo dei contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale a copertura, anche parziale, delle rate di ammortamento dei mutui oggetto di rinegoziazione, e confermati nell'importo originario, e l'importo delle rate di ammortamento, così come definite in sede di rinegoziazione, mantengono il loro vincolo di destinazione al fine di garantire l'assolvimento degli oneri discendenti dai medesimi mutui rinegoziati.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli, Tipologie, Missioni e Programmi di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
4. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata previsti dalla medesima Tabella A.
5. È aggiornato l'allegato 2 alla Nota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023), relativo ai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), come risulta nel prospetto di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 8
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
2. Per le finalità previste dal comma 1, righe 1 e 2, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 5.648,41 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità previste dal comma 1, riga 3, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità previste dal comma 1, riga 4, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 530,46 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità previste dal comma 1, riga 5, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 5.546,91 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità previste dal comma 1, riga 6, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 300 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Per le finalità previste dal comma 1, riga 7, della Tabella C, è autorizzata la spesa di 1.671,45 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2, si provvede, per l'importo di 5.000 euro, mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e per l'importo di 648,41 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 5, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 6, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Capo II
 Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, risorse forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva
Art. 9
1. L'Amministrazione regionale sostiene le Strategie Territoriali riferite alle Aree Interne della Regione già interessate dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e alla quarta area, individuata come Area Interna regionale in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 46, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con particolare riferimento alla possibilità di usufruire, in via prioritaria per tutte e quattro le aree, dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027 e dei cofinanziamenti nazionali.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 31, L. R. 16/2021
2 La rubrica del presente articolo <<(Disposizioni contabili e intersettoriali)>> va correttamente intesa: <<(Sostegno alle Strategie Territoriali riferite alle aree interne della Regione e utilizzo dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027)>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. dd. 24/11/2021, n. 47.
Art. 11
 (Aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19)
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, nell'ambito e in conformità al Programma Anticrisi COVID-19 istituito dall'articolo 12 della legge regionale 5/2020 l'erogazione di finanziamenti agevolati tramite le disponibilità del Fondo di rotazione regionale con la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, a progetti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento nel rispetto dell'importo massimo previsto dall'articolo 3, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).
4. Per le finalità previste dal comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 12
 (Erogazioni anticipate di finanziamenti concessi nell'ambito del SISSAR)
1. Nel 2021 le erogazioni anticipate di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono concesse, previa richiesta del beneficiario, senza la presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Art. 13
 (Sostegno alle iniziative di AgrifoodFVG nel periodo di emergenza sanitaria e modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2020)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, nell'anno in corso, il prosieguo delle iniziative avviate o realizzate in via d'urgenza nel periodo di emergenza sanitaria dal Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., di seguito AgrifoodFVG.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è diretto alle finalità di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), nonché a supportare le spese sostenute da AgrifoodFVG quale titolare del marchio collettivo "Io Sono FVG" per la gestione e implementazione del marchio medesimo nelle more del suo trasferimento alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, partecipata dalla Regione quale socio fondatore ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 18
 (Manutenzione del sistema informativo di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare la gestione e la manutenzione evolutiva dell'applicativo realizzato ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), per le finalità istituzionali delle autorità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625). Gli interventi di manutenzione evolutiva sono principalmente realizzati da ERSA attraverso risorse destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali nonché risorse del proprio bilancio.
2. Per la copertura degli oneri non gravanti sul bilancio di ERSA si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 20
 (Gestione dei terreni di proprietà regionale nei Comuni di Malborghetto Valbruna e Tarvisio)
2. Al fine di promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e a salvaguardare e intensificare la collaborazione e i rapporti di amicizia sviluppatasi tra le rispettive cittadinanze dei territori montani italiani e austriaci, anche in deroga alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), a seguito della sottoscrizione del Protocollo di cui al comma 1 e per la durata dallo stesso individuata, la Regione è autorizzata ad assicurare la disponibilità dei territori a favore del Land Carinzia della Repubblica d'Austria, nei limiti degli ambiti territoriali e per le sole finalità di cui al richiamato protocollo, senza compenso alcuno e ferma restando impregiudicata la sovranità territoriale sulla medesima zona.
3. Quanto previsto al comma 2 viene disposto sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale con l'adeguamento della deliberazione che disciplina l'attribuzione della gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali.
4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 1 è prevista, per l'esercizio 2021, una spesa di importo pari a 18.648,66 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) -Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 21
 (Modifiche alla legge regionale 10/2010)
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 23
 (Disciplina delle funzioni del Corpo Forestale Regionale)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia pone la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente tra le proprie finalità primarie e il Corpo Forestale Regionale (CFR), in virtù dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è l'organo tecnico che esercita sul territorio regionale le attività finalizzate alla tutela delle risorse naturali e forestali e dell'ambiente, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo, alla difesa dei boschi dagli incendi, alle attività di soccorso in caso di calamità naturali, di monitoraggio e prevenzione del dissesto idrogeologico e delle valanghe, di tutela delle aree protette e di interesse naturalistico, di monitoraggio, gestione e salvaguardia della flora e della fauna selvatiche. Il CFR svolge altresì attività di studio, ricerca e divulgazione dei principi attinenti la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali e naturali.
2. In considerazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici), fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla legge alle Forze di polizia, all'Autorità di pubblica sicurezza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché ad altri enti, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 e nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e di sicurezza, il CFR opera con compiti di polizia in materia forestale, faunistico-venatoria, ittica, di benessere animale, di protezione della natura e dell'ambiente e svolge funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione e accertamento degli illeciti nelle materie attribuite dalla legge.
3. Con successiva legge regionale sarà disciplinata l'organizzazione e il funzionamento del personale del CFR ai fini dell'esercizio delle specifiche attività tecniche e di vigilanza di cui alla presente legge, nel rispetto delle legislazioni statali e regionali di settore e senza oneri a carico della finanza pubblica.
4. Nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui al comma 3, con regolamento transitorio emanato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono adeguate l'articolazione e l'organizzazione del CFR.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 26
 (Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9/2005)
1. In via di interpretazione autentica, il divieto di cumulo di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), si intende riferito alle sovvenzioni che sono finalizzate a compensare e incentivare le misure di conservazione dei prati e che comportano, a carico dei beneficiari, i medesimi impegni e attività di cui all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 4 della legge medesima.
Art. 28
 (Disposizione transitoria in materia di incentivi per i conduttori di fondi nei biotopi)
1. Nelle more della riforma della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono considerate irricevibili le domande, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 0316/Pres., presentate nell'anno 2021 per la concessione degli incentivi a favore dei conduttori dei fondi inseriti nei biotopi naturali, previsti dall'articolo 4, comma 2 bis, lettera b), della medesima legge regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 78, L. R. 13/2021
Art. 29
 (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991)
1.
Dopo la lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), è aggiunta la seguente:

Art. 30
 (Disposizioni transitorie in materia di raccolta dei funghi epigei e modifica all'articolo 15 alla legge regionale 25/2017)
1. Per il 2021, al fine di contemperare le esigenze di decentramento delle funzioni con quelle sottese alla semplificazione degli adempimenti burocratici a favore dei cittadini, la raccolta dei funghi epigei di cui alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), avviene nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) per l'istruttoria delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017 e delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'articolo 6 della legge regionale 25/2017, gli Enti di decentramento regionale (EDR) possono avvalersi del supporto della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche secondo le modalità concordate con la medesima;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 25/2017, la raccolta dei funghi è consentita anche in tutto il territorio regionale a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017 e della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale stabilito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 25/2017 e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge medesima;
3. Le entrate di cui al comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 25/2017, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 3, L.R. 25/2017, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 31
 (Disposizioni transitorie in materia di quote associative delle Riserve di caccia)
1. Considerato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nell'anno 2021, i cacciatori anche aspiranti provvedono a pagare la quota associativa della Riserva di caccia, senza l'applicazione di aumenti, entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera d bis), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339/Pres. (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).
Art. 32
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020in materia di indennizzi per i danni alle colture agricole da fauna selvatica)
1. All'articolo 4 della legge regionale 26/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 35 è sostituita dalla seguente:
<<a) hanno presentato nel 2020, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008), domanda di indennizzo per cui non sussistano cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento medesimo;>>;

2. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 35
 (Riperimetrazione della Riserva naturale regionale Valli Grotari e Vulcan)
1. In ottemperanza alle finalità di corretto contemperamento degli obbiettivi di conservazione, difesa e ripristino ambientale e di qualificazione e valorizzazione delle economie locali, previste dall'articolo 1 della legge regionale 42/1996, l'allegato 4 bis, di cui all'articolo 44 bis, comma 2, della medesima legge regionale, relativo alla perimetrazione cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan, come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è sostituito dall'allegato A alla presente legge.
Art. 36
 (Modifiche alla legge regionale 42/2017)
Note:
1 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, c. 14 bis, L.R. 42/2017.
Capo III
 Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Art. 37
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 22/2020)
1.
Al comma 13 dell'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), dopo le parole <<(Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)),>> sono inserite le seguenti: <<nonché dei procedimenti di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")),>>.

Art. 38
 (Finanziamento delle iniziative del Programma generale per l'ammodernamento del settore del terziario per l'anno 2020)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), ai fini della concessione del finanziamento regionale a sostegno dell'attuazione del Programma generale per l'ammodernamento del settore terziario per l'anno 2020 sono ammesse a finanziamento le iniziative avviate dalla data di presentazione del Programma stesso.
Art. 39
 (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/2005)
1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
2. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, lettera n sexies), della legge regionale 4/2005, come sostituita dal comma 1 e lettera n septies), della legge regionale 4/2005, come modificata dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n.14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 43
1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), i termini per lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario S.r.l. il 13 luglio 2020, già prorogati al 30 giugno 2021 con decreto del Direttore del Servizio commercio sostituto n. 3814/PROTUR del 21 dicembre 2020, sono ulteriormente prorogati, in deroga dall'articolo 14, comma 10, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)), fino al 31 marzo 2022.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 21, L. R. 13/2021
Art. 44
 (Deroga alla disciplina di attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005)
1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2), alle imprese che hanno beneficiato di una premialità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), non si applica la riduzione del contributo prevista dall'articolo 30, comma 5 bis, del medesimo regolamento purché l'impresa dimostri l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato entro due anni dalla rendicontazione.
2. Il CATT procede alla liquidazione parziale del contributo il cui saldo sarà liquidato quando le imprese avranno comprovato l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato di cui al comma 1.
Art. 45
 (Proroga di termini)
1. Con riferimento al bando 2018, i termini già fissati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il sostegno delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016 possono essere ulteriormente prorogati, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del medesimo regolamento.
Art. 46
 (Uffici speciali per le opere strategiche di PromoTurismoFVG)
1. In deroga alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), la Giunta regionale, a fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità, è autorizzata a istituire presso PromoTurismoFVG uffici speciali, anche con funzione di stazione appaltante, per i quali sono definiti specifici indirizzi, obiettivi e competenze, da raggiungere con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie assegnate a tal fine a PromoTurismo FVG.
2. Per l'esercizio e la gestione delle attività degli uffici speciali di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione è nominato un commissario straordinario scelto fiduciariamente, anche tra i dipendenti della Regione, in possesso di caratteristiche professionali e di pregresse esperienze coerenti con le attività da svolgere.
3. La Giunta regionale determina il trattamento economico correlato alle funzioni commissariali e la durata dell'incarico.
5. Il commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni può disporre di collaborazioni e di consulenze e provvede alle spese generali di funzionamento anche mediante appositi fondi trasferiti dalla Regione a PromoTurismoFVG.
6. Gli uffici speciali subentrano nella gestione dei contratti già in essere stipulati da PromoTurismoFVG e dei procedimenti in corso per le finalità di cui al comma 1. A tal fine entro trenta giorni dalla nomina il commissario straordinario provvede alla ricognizione degli stessi e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.
7. II commissario straordinario trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.
8. Il commissario straordinario per le procedure espropriative si avvale della struttura di PromoTurismoFVG quale autorità espropriante.
11. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di 461.000 euro suddivisa in ragione di 111.000 euro per l'anno 2021 e di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 47
 (Deroga agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres.)
1. In deroga agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)), nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 21/2016 sia soggetto a liquidazione giudiziale ovvero amministrativa, l'erogazione dei contributi può essere effettuata sulla base delle fatture emesse e inviate dal liquidatore e non ancora quietanziate. Le relative quietanze devono essere trasmesse obbligatoriamente dal liquidatore entro sessanta giorni dall'erogazione del contributo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 71, L. R. 13/2021
Art. 48
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 18/2015)
1.
Dopo il comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:
<<8 bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previso dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).>>.

Capo IV
 Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero e funzione pubblica
Art. 51
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2020)
1. All'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33(Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
<<6 bis. Nel caso di ricorso all'arbitrato di cui al comma 6, gli accordi sono conclusi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) qualora tutti i Comuni di una Unione territoriale intercomunale siano ricompresi nell'ambito territoriale di una sola Comunità di montagna, la stessa subentra in tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie, e in tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo all'Unione medesima, fatti salvi diversi accordi ai sensi della lettera b);
b) i beni immobili sono attribuiti alla Comunità di montagna sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà alle due Comunità di montagna, con quote proporzionali al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione, oppure al Comune sul cui territorio essi insistono;
c) i beni mobili sono attribuiti alla Comunità di montagna nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente;
d) ai sensi dell'articolo 1298 del codice civile, i debiti della sopprimenda Unione territoriale intercomunale si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni dell'Unione medesima;
e) i crediti si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
f) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere b) e c), e da quelli di cui alle lettere d) ed e), opera il criterio della divisione tra le due Comunità di montagna, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
g) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere d), e) ed f) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati alla Comunità di montagna in cui è incluso detto territorio;
h) per la gestione dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Comunità di montagna e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma, presso la Comunità di montagna in cui è incluso il maggior numero di Comuni della sopprimenda Unione sono costituiti uno o più uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2022. II Presidente della Comunità di montagna presso cui ha sede l'ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Comunità di montagna dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data;
i) le partecipazioni in enti e società detenute dall'Unione territoriale intercomunale sono attribuite alle Comunità di montagna che a essa succedono, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
j) sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari;
k) il personale dell'Unione territoriale intercomunale è trasferito alle Comunità di montagna che a essa succedono e ai Comuni partecipanti in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile; si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).
6 ter. Per la stesura degli accordi di cui al comma 6 il collegio arbitrale si avvale degli uffici delle Unioni territoriali intercomunali.>>;

Art. 53
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 26/2020)
1.
Il comma 142 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è sostituito dal seguente:
<<142. Per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le sanzioni previste dalla normativa statale per il mancato e ritardato invio delle certificazioni operano a valere sulle risorse del fondo unico comunale. In caso di incapienza del fondo, la Regione richiede al Comune il versamento diretto di quanto dovuto.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 142, della legge regionale 26/2020, come sostituito dal comma 1, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 54
 (Utilizzo nell'anno 2021 delle risorse ex articolo 3 della legge regionale 9/2020)
1. Nell'anno 2021 i Comuni beneficiari del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), possono destinare le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2020 al ristoro di eventuali minori entrate e alla copertura di maggiori spese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 56
 (Modifiche agli articoli 27 e 27 bis della legge regionale 18/2015 e all'articolo 9 della legge regionale 25/2020 concernenti la disciplina dei revisori dei conti degli enti locali)
1. All'articolo 27 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 59
 (Disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni degli organi dei Comuni il cui mandato scade nel 2021 si svolgono in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013, qualora gli organi debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 luglio 2021, le elezioni si svolgono in una data compresa nello stesso periodo di cui al comma 1.
3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19, in occasione delle elezioni comunali del 2021:
a) in deroga all'articolo 46 della legge regionale 19/2013, le operazioni di votazione si svolgono, nel primo e nel secondo turno, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, l'ufficio di sezione effettua lo scrutinio relativo alle elezioni comunali e, di seguito, lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali;
4. Alle elezioni comunali del 2021 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori. Le elezioni inoltre si svolgono nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza adottati dallo Stato.
Art. 64
 (Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. In considerazione delle ripercussioni causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per sostenere le attività dei soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), penalizzati dall'emergenza sanitaria, la Regione è autorizzata a concedere contributi "una tantum" ai medesimi soggetti a copertura di spese sostenute dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale), e fino alla data del 31 maggio 2021, strettamente collegate ai fini propri dell'ente e volte alla continuità, ripresa e messa in sicurezza dell'attività annuale. Le spese sono riferite alla gestione degli immobili utilizzati per le attività, ai costi di igienizzazione degli ambienti e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di distanziamento sociale per l'attuazione di misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, agli oneri assicurativi, alle utenze, ai compensi per adempimenti che richiedono assistenza professionale, nel limite massimo di 1.500 euro per ciascun richiedente.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno 2021. Le modalità di richiesta ed erogazione del contributo e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza, polizia locale e politiche dell'immigrazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 66
 (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 31/2017)
1.
Alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), dopo le parole <<che procede all'assunzione>> sono aggiunte le seguenti: <<e, nel caso di personale assegnato al Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), anche espletate presso le Aziende del sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia>>.

Capo V
 Disposizioni in materia di lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca e famiglia
Art. 70
 (Interventi regionali di politica attiva del lavoro)
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 2 milioni di euro con le maggiori entrate iscritte e da accertarsi con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 75
 (Intervento straordinario a favore delle istituzioni scolastiche paritarie per sostegno al servizio di educazione scolastica)
4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 settembre 2020.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 76
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di ricerca)
2. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2020, commi da 31 a 32 ter, come modificati dal comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 370.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Capo VI
 Disposizioni in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Art. 87
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 10/2017)
1.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), la parola: <<locali>> è soppressa.

Art. 88
 (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 10/2017)
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 10/2017, come inserito dal comma 1, sono previste minori entrate per complessivi 177.742,48 euro, suddivisi in ragione di 35.548,50 euro per l'anno 2021 e di 71.096,99 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e minori spese per pari importo per gli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 89
 (Inserimento degli articoli 57 ter e 57 quater nella legge regionale 10/2017)
1.
Dopo l'articolo 57 bis della legge regionale 10/2017 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 57 ter
 (Indennità per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo)
1. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo di beni del demanio marittimo di cui alla legge regionale 22/2006 e alla legge regionale 10/2017, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte della struttura competente in materia di demanio marittimo, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.
Art. 57 quater
 (Canone per emungimento)
1. Il canone annuo dovuto per l'emungimento di acqua dagli ambiti di cui alla legge regionale 22/2006, alla legge regionale 17/2009 e alla legge regionale 10/2017 è determinato in 0,18 euro al metro cubo di acqua prelevata. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, come determinato con decreto del Ministero competente in materia di demanio marittimo.>>.

Art. 94
 (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 17/2009)
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 17/2009, come sostituito dal comma 1, sono previste minori entrate per complessivi 90.000 euro, in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2022-2023 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e minori spese per pari importo per gli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 97
 (Demanio regionale)
1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), anche a seguito del trasferimento delle strade provinciali alla Regione per effetto della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in sede di revisione catastale la Regione può, con decreto del Direttore del Servizio demanio, previa deliberazione della Giunta regionale, disporre l'accorpamento al demanio stradale regionale o al demanio ferroviario regionale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari, i quali devono sostenere tutti gli oneri connessi alla suddetta procedura.
Capo VII
 Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità
Art. 99
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2018 - Contributi scuolabus)
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 20/2018, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 101
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:
<<2 bis. Qualora il piano territoriale infraregionale o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, l'ente di cui al comma 1 provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. L'ente di cui al comma 1 adotta il piano territoriale infraregionale o sua variante adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.>>.

Art. 102
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<2 bis. Qualora il PAC o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Il Comune adotta il PAC adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.>>.

Art. 103
 (Inserimento dell'articolo 60 bis nella legge regionale 5/2007)
1.
Dopo l'articolo 60 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 60 bis
 (Direttive, vigilanza e controllo regionale)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate ai Comuni.
2. Il Comune delegato trasmette alla Regione, trimestralmente, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento, gli estremi identificativi dell'atto e la tipologia dell'intervento autorizzato.
3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 146, comma 10, del decreto legislativo 42/2004. La struttura regionale competente in materia di paesaggio, accertata anche su istanza di parte l'inerzia del Comune delegato, diffida quest'ultimo a provvedere entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l'inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, da scegliersi tra i soggetti iscritti ad apposito Albo, che provvede entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di parte. Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facoltà del Comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.
4. La Regione istituisce l'Albo dei commissari ad acta in materia paesaggistica cui possono richiedere l'iscrizione i soggetti interessati in possesso di diploma di laurea o diploma universitario attinente la materia del paesaggio, iscritti all'Albo o al Collegio professionale laddove esistente, e che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia per un periodo non inferiore ai dieci anni comprovato dal curriculum individuale. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del Comune delegato inerte.>>.

Art. 104
 (Modifiche all'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007)
1. All'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il comma 18 è inserito il seguente:
<<18 bis. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), per i quali è stato acquisito il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, dopo l'approvazione, ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 7.>>.

Art. 107
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2009)
1. All'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono:
1) l'inserimento, la modifica, il ripristino o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso;
2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;
3) salvo quanto disposto ai punti 4) e 5), la demolizione, totale o parziale, e la ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità e di quella sulla prevenzione incendi, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. È altresì ricompresa la demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tali interventi possono prevedere, altresì, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana come definiti a livello comunale, nelle more di apposita legislazione regionale. In tali interventi possono essere mantenute o aumentate le distanze preesistenti, anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto del Codice civile. Gli incrementi volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;
4) gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché quelli di ricostruzione o ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attuati nelle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, o su singoli edifici o aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni legislative e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti, dei regolamenti edilizi e dei pareri degli enti preposti alla tutela;
5) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti attuati sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati o conformati al Piano paesaggistico regionale e i pareri degli enti preposti alla tutela;>>;

Art. 115
 (Inserimento dell'articolo 40 ter nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 40 bis della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 40 ter
 (Stato legittimo degli immobili)
1. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
2. La presente legge riconosce e valorizza le funzioni di certificazione e di attestazione di conformità svolte nell'interesse generale dai tecnici abilitati nello svolgimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore delle opere edilizie. Le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati costituiscono, nei casi previsti dalla presente legge, accertamento dei fatti oggetto delle medesime, fatti salvi gli esiti delle verifiche svolte, anche con modalità a campione, da parte delle amministrazioni competenti.>>.

Art. 120
 (Inserimento degli articoli 53 bis e 53 ter nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 53 della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 53 bis
 (Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione del miglioramento urbanistico dell'edificato)
1. Al fine del recupero e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009, favorendo anche la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16 bis e 17, la conformità è acquisita con la presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21, con la quale il soggetto si obbliga alla realizzazione degli interventi necessari a rendere l'edificio o l'unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione. Con la dichiarazione il soggetto obbligato presenta:
a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale con evidenza delle difformità realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della superficie così ottenuta;
b) la descrizione degli interventi che il soggetto si obbliga a realizzare per rendere l'edificio o l'unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione, tenuto conto delle misure di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio esistente di cui al Capo V;
c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, calcolata in base alla disciplina definita all'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformità, il pagamento è dovuto nella misura fissa di 516 euro;
d) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi descritti alla lettera b).
3. La trasformazione fisica o funzionale può comportare un organismo edilizio anche diverso da quello autorizzato originariamente, purché conforme alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione di recupero di conformità in autotutela.
4. Prescindendo dalla sussistenza dell'agibilità o abitabilità originaria, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di recupero va presentata la segnalazione certificata di agibilità, ai sensi dell'articolo 27, con la quale viene confermata la conformità dell'opera alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della dichiarazione, nonché alle altre condizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.
5. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera d), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformità acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.
Art. 53 ter
 (Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili)
1. Al fine della promozione dell'efficientamento energetico e dell'uso di fonti rinnovabili, favorendo la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 e interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16 bis e 17, secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per l'edificio o unità immobiliare o parte di essi interessati dall'intervento di efficientamento energetico o dall'uso di fonti rinnovabili, la conformità è acquisita all'atto della presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela dell'edificio o dell'unità immobiliare in tutto o in parte interessati dall'intervento, presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 21, a corredo della quale sono allegati:
a) un rilievo dello stato di fatto e della consistenza attuale, con evidenza delle difformità realizzate rispetto allo stato legittimo dell'immobile e della eventuale superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, nonché dell'epoca di realizzazione delle stesse;
b) la descrizione degli interventi di efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili, che il soggetto si impegna a eseguire in conformità alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione di recupero di conformità in autotutela;
c) la ricevuta di pagamento dell'oblazione dovuta in rapporto alla superficie o volume ottenuti in conseguenza della difformità, calcolata in base alla disciplina definita all'articolo 49, comprese le riduzioni ivi previste; nel caso in cui non emergano ulteriori superfici imponibili ottenute in conseguenza della difformità, il pagamento è dovuto nella misura fissa di 516 euro;
d) ove il fabbricato o l'unità immobiliare ne siano sprovvisti, la segnalazione certificata di agibilità, che attesta la conformità dell'immobile o dell'unità immobiliare alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione della dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela di cui al presente comma, nonché la sussistenza delle ulteriori condizioni di agibilità indicate nell'articolo 27, comma 1, con riferimento alla disciplina vigente all'epoca dell'originaria realizzazione, specificatamente indicata nella medesima dichiarazione;
e) la richiesta di titolo edilizio o la presentazione di altro atto abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi di promozione dell'efficientamento energetico o finalizzati all'uso di fonti rinnovabili.
3. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori va presentata la segnalazione certificata di agibilità in relazione alla parte di edificio o unità immobiliare interessata dall'intervento, ove dovuta ai sensi dell'articolo 27.
4. Il titolo edilizio o altro atto abilitativo di cui al comma 2, lettera e), non possono essere oggetto di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. Alla scadenza dello stesso termine, il titolo o altro atto abilitativo decadono e vengono meno gli effetti di conformità acquisiti con la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, ferma restando la restituzione dell'oblazione versata.>>.

Art. 121
 (Inserimento dell'articolo 56 bis nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 56 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 56 bis
 (Sostituzione per demolizione d'ufficio delle opere abusive)
1. In attuazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, ovvero entro novanta giorni dalla notifica della diffida ad adempiere al Comune di cui all'articolo 53, comma 3, la competenza nel procedimento di demolizione d'ufficio può essere trasferita dal Comune all'ufficio del Prefetto, il quale provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il Prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. I responsabili del Comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del Prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per consentire di provvedere alla loro demolizione.>>.

Art. 122
 (Rendicontazione di contributi)
1. In relazione ai procedimenti contributivi attivati ai sensi dell'articolo 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e dell'articolo 5, commi da 12 a 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per i quali la documentazione di rendicontazione non sia già stata prodotta alla data di entrata in vigore della presente legge, la rendicontazione dei finanziamenti è effettuata esclusivamente attraverso la presentazione di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente, attestanti il rispetto della normativa, i requisiti di accesso e le condizioni stabiliti nella normativa, nei regolamenti, nei bandi o avvisi di riferimento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 12, L. R. 21/2021
2 Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 8/2022
3 Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 123
 (Modifiche all'articolo 166 della legge regionale 26/2012)
1. All'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
Capo VIII
 Disposizioni in materia di ambiente e energia
Art. 129
 (Norme transitorie sul procedimento unico di cui alla legge regionale 19/2012)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, della legge regionale 19/2012 , come modificato dall'articolo 127, comma 1, lettere b) e c), si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 26, L. R. 13/2021
Art. 130
 (Inserimento del titolo IV bis nella legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il titolo IV della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<TITOLO IV BIS
 TUTELA QUALITATIVA DEI CORPI IDRICI
Art. 54 bis
 (Approvazione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane)
1. In attuazione dell'articolo 126 del decreto legislativo 152/2006, i progetti di impianti di depurazione delle acque reflue urbane previsti dai piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 152/2006, presentati dai gestori del servizio idrico integrato, sono approvati dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, ai sensi dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006.
2. I progetti di cui al comma 1 hanno i seguenti contenuti essenziali, sviluppati in conformità ai livelli di progettazione di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
a) verifica della situazione dell'agglomerato, sotto il profilo del perimetro, del carico e del rispetto ai dati ufficiali di perimetrazione;
b) definizione della potenzialità dell'impianto relativamente al fabbisogno delle aree asservite, secondo una logica di flessibilità gestionale nel caso di variazioni del carico stagionale;
c) definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo da trattare;
d) indicazione degli obiettivi di trattamento da perseguire con riferimento all'obiettivo di qualità previsto per il corpo idrico recettore dello scarico, dalla pianificazione di settore;
e) illustrazione delle scelte di tecnologia e processo adeguatamente motivate con riferimento ai costi di gestione e al contesto ambientale;
g) analisi dettagliata dei vincoli al progetto;
h) descrizione delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi;
i) analisi delle fasi di avviamento, di gestione transitoria, di avvio a regime, con il dettaglio delle eventuali deroghe temporanee alla conformità dello scarico e delle corrispondenti azioni di mitigazione ambientale;
j) piano di monitoraggio, tramite autocontrolli, per la verifica del rispetto dei valori limite degli scarichi e degli obiettivi prestazionali dell'impianto.
3. Il gestore del servizio idrico integrato presenta ad AUSIR il progetto definitivo dell'impianto redatto ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 50/2016, ai fini dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990, nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'approvazione del progetto.
6. ARPA partecipa alla conferenza di servizi al fine di esprimere il parere sul piano di monitoraggio di cui al comma 2, lettera j).
7. Il procedimento di cui al comma 5 si conclude con il provvedimento di AUSIR di approvazione del progetto o di diniego dello stesso, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del progetto medesimo.
8. Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto, il gestore del servizio idrico integrato adegua il progetto e il quadro economico, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 7 e li trasmette ad AUSIR.
9. Nei casi in cui il progetto di cui al comma 1 sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006, il gestore del servizio idrico integrato presenta il progetto alla struttura regionale competente in materia gestione delle risorse idriche ai fini dello svolgimento del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR). AUSIR effettua le verifiche di cui al comma 5 nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'articolo 27 bis, comma 7, del decreto legislativo 152/2006. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprende anche l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 152/2006.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'approvazione delle varianti sostanziali dei progetti di cui al comma 1 che prevedono una modifica dello schema di flusso o un aumento della potenzialità dell'impianto.
Art. 54 ter
 (Impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti)
1. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), di potenzialità minore a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006, i gestori del servizio idrico integrato presentano alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, unitamente alla prima istanza di rinnovo successiva a tale data, una relazione di verifica del corretto dimensionamento dell'impianto sotto il profilo idraulico e ne danno, altresì, comunicazione ad AUSIR.
4. La relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 è basata su una simulazione di processo che valida l'efficacia depurativa in termini di bilanci di massa e di concentrazione degli effluenti, effettuata dai gestori del servizio idrico integrato mediante l'utilizzo di un unico applicativo informatico individuato in accordo con AUSIR.

Art. 132
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016)
1. All'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 136
 (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2016)
Art. 144
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13/2019)
2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 24, della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 1, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 25, della legge regionale 13/2019, e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 24, della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 303 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 156
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 45/2017)
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 21, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 157

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Capo IX
 Disposizioni in materia di cultura e sport
Art. 160
 (Norme contabili in materia di cultura e sport)
1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è autorizzata la spesa di 841.626,60 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58 (Quote associative della Regione ad Enti e Associazioni e partecipazione a spese per convegni, congressi, ecc. degli enti medesimi), è autorizzata la spesa di 800 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Capo XI
 Disposizioni in materia di salute, politiche sociali, Terzo settore
Art. 162
 (Proroga dell'accreditamento di strutture sanitarie private)
1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di consentire la graduale ripartenza delle ordinarie attività del Servizio sanitario regionale, l'accreditamento istituzionale disciplinato dall'articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), concesso alle strutture sanitarie private, in scadenza dall'1 maggio 2021 al 31 luglio 2021, è prorogato di sei mesi decorrenti dal termine di validità dell'accreditamento medesimo. I procedimenti di rinnovo dell'accreditamento per i quali è disposta la proroga sono progressivamente avviati tenendo conto della scadenza stabilita dai relativi provvedimenti di concessione.
2. In deroga all'ordinario sopralluogo di verifica, previsto dai provvedimenti regionali che disciplinano il procedimento per la concessione dell'accreditamento, la Direzione competente in materia di salute, in relazione alle esigenze organizzative degli Enti del Servizio sanitario regionale, da cui dipendono i valutatori del sistema regionale di accreditamento e previo parere dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, può disporre una verifica a distanza di tipo documentale, che si sostanzia nella valutazione della documentazione relativa ai requisiti di accreditamento ritenuta più rilevante acquisita dalle strutture sottoposte a verifica, ferma restando la possibilità di procedere in qualsiasi momento a eventuale sopralluogo.
Art. 163
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 45/2017)
1. All'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
2. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede per l'anno 2021 a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 61.250 euro suddivisa in ragione di 17.500 euro per l'anno 2022 e di 43.750 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, lettere f) e g), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 166
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 19/2003)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Le aziende oltre a quanto previsto dal comma 1 possono adottare la sola contabilità economico patrimoniale.
1 ter. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2021. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.>>.

Art. 170
 (Disposizioni a sostegno degli enti del Terzo settore)
1. La Regione, al fine di dare impulso e sostegno al Terzo settore regionale, promuove forme di collaborazione con le Università presenti in regione tramite convenzioni volte a sviluppare progetti di ricerca e a contribuire in maniera qualificata al dibattito scientifico nazionale in materia di Terzo settore, assicurando risposte qualificate agli operatori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti del Terzo settore.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 171
 (Disposizioni per la proroga dei procedimenti contributivi degli enti del Terzo settore)
1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19, per gli enti del Terzo settore beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 8, commi da 31 a 33 bis, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e dal decreto del Presidente della Regione 31 luglio 2020, n. 102/Pres. (Regolamento in materia di contributi a favore degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore)), la scadenza del termine per la conclusione delle progettualità previsto all'articolo 3, comma 8, del richiamato regolamento è prorogata di novanta giorni e la scadenza del termine per la rendicontazione previsto all'articolo 6, comma 1, del medesimo regolamento è prorogata di sessanta giorni.