Art. 27
(Interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese)
1. I regolamenti e i bandi regionali riferiti alla Direzione centrale competente in materia di attivitą produttive e turismo e riguardanti la concessione di contributi sono improntati al principio di semplificazione anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese, attraverso l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietą, dell'autocertificazione e del massimo impiego delle procedure telematiche.
2.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e la complessitą dei procedimenti contributivi facenti capo alla Direzione centrale competente in materia di attivitą produttive e turismo, le imprese presentano la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione di spesa, per i seguenti procedimenti contributivi:
3. L'Amministrazione regionale adegua i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le medesime finalitą indicate ai commi 1 e 2 e per gli incentivi di importo non superiore a 5.000 euro č sempre consentita, nel rispetto della disciplina comunitaria e in deroga alla
legge regionale 7/2000, la concessione e contestuale erogazione, a fronte della sola presentazione della domanda corredata delle eventuali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietą e delle autocertificazioni.
Art. 28
(Spese antecedenti la domanda di contributo)
1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato i bandi o regolamenti regionali emanati in materia di attivitą produttive e turismo possono prevedere l'ammissibilitą delle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, fatti salvi eventuali termini specifici per la retroattivitą previsti dalla normativa di settore.