Art. 9
(Interventi a favore dell'occupazione e dell'utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini)
1.
Al fine di favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio nei centri cittadini l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i Comuni che attuano interventi a favore di soggetti che:
a) iniziano a utilizzare immobili di categoria C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) ubicati nelle zone individuate dal Comune in coerenza con le finalitą di cui all'articolo 8, sfitti o comunque inutilizzati per attivitą economiche da almeno ventiquattro mesi;
b) concordano con gli affittuari che ivi esercitano per l'intero anno la propria attivitą riduzioni del canone di locazione rispetto all'importo dovuto nell'annualitą precedente.
2. Con apposito regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalitą per il sostegno finanziario a favore dei Comuni.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 23, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.