Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Art. 80
 (Sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG)
1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza del comparto arredo del Friuli Venezia Giulia quale valore sia per l'economia regionale sia per l'intero comparto nazionale di riferimento, e intende favorire il suo sviluppo, con riferimento alle aree produttive del Distretto del Mobile e del Distretto della Sedia, in un'ottica di rinnovamento, crescita e valorizzazione dell'identità che rappresenta.
4. Per accedere al contributo di cui al comma 2 il Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.
5. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 4 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 3/2024