Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Art. 55
 (Disposizioni per l'attuazione della riforma delle norme concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all'articolo 28 della legge regionale 5/2012)
1. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all’ articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2012 , come sostituito dall’articolo 44, è attivato con deliberazione della Giunta regionale e, a partire dall’1 luglio 2022, prosegue senza soluzione di continuità nell’attività della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell’artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).
2. Entro il termine di cui al comma 1 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia affluiscono le risorse relative alle seguenti gestioni fuori bilancio:
b) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 115 riferito alla legge 30 aprile 1976, n. 198 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908);
c) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015);
d) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
5.
Sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario che in virtù delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi sulle Sezioni anticrisi funge da supporto tecnico, amministrativo e organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione delle Sezioni anticrisi. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sulle Sezioni anticrisi, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l'assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, 52, 53 e 54, hanno efficacia differita a partire dall'1 luglio 2022. Al fine di dare immediata attuazione ai benefici stabiliti con la presente legge a favore delle imprese, fino al 30 giugno 2022, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti con le seguenti integrazioni:
a) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia);
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 13/2021
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 13/2021
3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 24, lettera c), L. R. 13/2021
4 Lettera a) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
5 Lettera d) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
6 Lettera e) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
7 Lettera f) del comma 8 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, LR 5/2012.
8 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
9 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
10 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 21, comma 1, L. R. 8/2022
11 Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
12 Integrata la disciplina del comma 6 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
13 Integrata la disciplina del comma 7 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 12, lettera a), L. R. 15/2022
15 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 12, lettera b), L. R. 15/2022
16 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
17 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
18 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.