Art. 12
(Individuazione dei distretti del commercio e delle politiche attive di sviluppo)
1.
I Comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa e con l'assistenza delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, sentiti i soggetti interni ed esterni in merito alla perimetrazione, alle esigenze e potenzialità di sviluppo dell'area interessata, provvedono all'individuazione degli ambiti territoriali dei distretti del commercio di rispettiva competenza in cui attuare progetti integrati di rigenerazione dei centri cittadini, con l'obiettivo di sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità e la qualità della vita dell'intero territorio, anche in un'ottica di economia a impatto sostenibile sull'ambiente naturale, mediante:
a) interventi di infrastrutturazione urbana realizzati dai soggetti pubblici;
b) investimenti in soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese.
2. Ciascun Comune definisce le proprie politiche di sviluppo locale e territoriale integrato dei settori commercio, turismo e terziario da attuare all'interno dei distretti, in coerenza con le linee strategiche della Regione in materia di attività produttive con particolare riferimento alla competitività e all'innovazione delle imprese, all'attrattività turistica e commerciale del territorio e allo sviluppo urbano sostenibile.
3. Al fine di valorizzare le risorse e le caratteristiche peculiari dei distretti, i soggetti pubblici e privati, già attivi o da attivarsi, insediati o da insediarsi in tali ambiti e interessati all'attuazione delle politiche di cui al comma 2, stipulano l'Accordo di partenariato di cui all'articolo 10, comma 3, nel quale sono definiti gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione degli interventi integrati da realizzare per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento mediante azioni volte alla rigenerazione dei centri cittadini e allo sviluppo urbano sostenibile, nonché la chiara definizione dei ruoli svolti nell'ambito dell'accordo da ciascun soggetto partner.