Legge regionale 04 dicembre 2020, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 10/12/2020

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).
Art. 19
 (Inserimento dell'articolo 28 ter nella legge regionale 13/2018)
1.
Dopo l'articolo 28 bis della legge regionale 13/2018 č inserito il seguente:
<<Art. 28 ter
 (Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale)
2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacitą di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale č inteso come l'incapacitą di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella societą, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialitą.
4. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.>>.