Legge regionale 06 novembre 2020, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Misure finanziarie intersettoriali.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
4. Per le finalità di cui all'articolo 58, comma 1 bis, della legge regionale 9/2007, come aggiunto dal comma 3, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
9. Sono considerate rimborsabili e ammissibili esclusivamente le spese documentate, connesse con le finalità di cui al comma 6 e relative alle seguenti voci di costo: personale dipendente di AgrifoodFVG, acquisto, realizzazione e implementazione di software, di domini e di piattaforme, consulenze specialistiche, servizi per la predisposizione, la registrazione e la promozione del marchio.
10. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione delle spese ancora da sostenere e le modalità di erogazione. Se richiesto nella domanda di cui al comma 8, il sostegno relativo alle spese ancora da sostenere è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa.
12. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 25.
13. I finanziamenti di cui all' articolo 5, comma 1, lettera h), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), possono essere concessi anche ai Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anticipazione della liquidità aziendale necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale.
14. I finanziamenti di cui al comma 13 sono concessi per un importo massimo di 2 milioni di euro secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 6, lettera a), della legge regionale 1 aprile 2020 n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
15. Il termine di presentazione dei Piani generali di bonifica ai sensi dell' articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è determinato al 31 dicembre 2023.
16. La Regione è autorizzata a finanziare il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale (CAFC S.p.a.), in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile conseguenti alla Tempesta Vaia, per integrare il progetto originario di ricostruzione delle opere di presa in Comune di Ravascletto con le opere di ripristino, rettifica e adeguamento funzionale della viabilità forestale di accesso alle opere di presa De Gleria e al compendio agrosilvopastorale di proprietà regionale Riu Mal, al fine di ottimizzare i lavori di rifacimento della viabilità di accesso all'acquedotto insistente sulla proprietà regionale, rendendo la viabilità più sicura, assicurando la riduzione dei futuri oneri manutentivi e incrementando l'efficienza del sistema di conduzione delle acque.
17. Per le finalità di cui al comma 16, il CAFC presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di foreste entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa e del preventivo di spesa riferito ai costi aggiuntivi rispetto il progetto originario già finanziato.
19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 25.
21. In via di prima applicazione della disposizione dell'articolo 60, comma 2, lettera j bis), della legge regionale 28/2017, come aggiunta dal comma 20, la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura è integrata con il componente di cui all'articolo 60, comma 2, lettera j bis), della legge regionale 28/2017. Il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza della Commissione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Comune di Tramonti di Sotto per l'automazione dell'impianto di distribuzione del carburante con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna del 30 maggio 2018, n. 407, per realizzare un'infrastruttura di ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica a uso pubblico.
23. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tramonti di Sotto presenta alla Direzione centrale competente in materia di montagna la domanda per la devoluzione di cui al comma 22, corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma degli interventi da realizzare. Con il decreto di devoluzione del finanziamento, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
24. Per il periodo di vigenza delle restrizioni imposte dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i parametri tempo lavoro di cui all'articolo 23, comma 2, lettere d) ed e), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0234/Pres. (Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell' articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)), sono applicati nella misura del 75 per cento, il limite di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento è ampliato nella misura del 25 per cento e sono elevati, nella misura del 25 per cento, i limiti indicati dall'articolo 9, comma 2, lettere e) e g), del regolamento medesimo relativamente ai periodi di apertura disposti dall'autorizzazione comunale o dalla SCIA di cui all'articolo 9 della legge regionale 25/1996.
25. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1 Comma 7 sostituito da art. 13, comma 5, L. R. 6/2021
2 Parole sostituite al comma 15 da art. 3, comma 10, L. R. 15/2022
3 Parole sostituite al comma 13 da art. 3, comma 14, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4 Comma 14 sostituito da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.