Legge regionale 06 novembre 2020 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), nonché del combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina, in applicazione dell'articolo 12, commi da 1 a 1 octies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico di cui all' articolo 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

2. La presente legge persegue l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico regionale nell'ottica dello sviluppo sostenibile e concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici di Agenda 2030 delle Nazioni unite, sottoscritta il 25 settembre 2015, e del Green Deal Europeo di cui alla Comunicazione COM (2019) 640 final, dell'11 dicembre 2019, finalizzati alla transizione verso l'energia pulita e accessibile.

Art. 2

(Regime delle opere e dei beni)

1. Nei casi di scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, il concessionario consegna le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933, in stato di regolare funzionamento, alla Regione che ne acquisisce la proprietà senza la corresponsione di alcun compenso al concessionario uscente.

2. Le opere di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio idrico della Regione e sono destinate a essere utilizzate ai fini della concessione di una derivazione d'acqua in base alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5.

3. Gli investimenti effettuati sulle opere di cui al comma 1 dal concessionario uscente con oneri a proprio carico, in base alle disposizioni del provvedimento di concessione o di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità concedente, sono indennizzati dal concessionario subentrante per un importo pari al valore dell'investimento non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regio decreto 1775/1933.

4. Nei casi di cui al comma 1 la Regione, in base alle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, può acquisire in proprietà i beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933, ritenuti funzionali rispetto alle opere di cui al comma 1, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo determinato ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999.

5. Nel caso in cui i beni di cui al comma 4 non vengano acquisiti in proprietà dalla Regione trova applicazione l'articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999.

6. Al fine di garantire la continuità della produzione elettrica, nonché il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933, e dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933, acquisiti in proprietà dalla Regione, tali opere e beni restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione. L'eventuale necessità di sottoporre le opere e i beni a interventi di manutenzione è previamente autorizzata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

Art. 3

(Rapporto di fine concessione)

1. Il concessionario di una grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, tre anni prima della scadenza della concessione, è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche un rapporto di fine concessione relativo alle opere, ai beni e ai rapporti giuridici afferenti l'esercizio della concessione.

2. Nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. Il rapporto di fine concessione contiene:

a) l'inventario delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933;

b) l'inventario dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933, e di cui all'articolo 12, commi 1 e 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999;

c) una relazione analitica, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie; la relazione contiene la descrizione della funzionalità, dello stato di fatto, delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, nonché dello stato di efficienza e di funzionamento delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b); la relazione contiene, altresì, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate di idonei rilievi, nonché il programma per il mantenimento e per il recupero del volume utile dell'invaso e per la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico, fino alla scadenza della concessione;

d) lo stato di consistenza attuale delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), sottoscritto da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie; lo stato di consistenza è costituito da: disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario; lo stato di consistenza è corredato dell'elenco dei dati identificativi catastali delle opere, dei beni e degli impianti e dei relativi manuali di uso e manutenzione, nonché dei documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti che, qualora non disponibili, sono sostituiti da idonea documentazione sottoscritta da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze necessarie, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali di tali opere e beni;

e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti negli ultimi venti anni e da eseguire fino alla scadenza della concessione; l'elenco contiene una distinta rendicontazione analitica dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 26 del regio decreto 1775/1933 e indica i provvedimenti di autorizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria rilasciati dall'autorità competente;

f) l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, nonché i pesi e i gravami che interessano le opere e i beni di cui alle lettere a) e b);

g) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni e i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte relativi agli impianti con accumulo dotati di stazioni di pompaggio;

h) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale, nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia;

i) gli elementi desumibili dagli atti contabili del concessionario uscente che consentano, per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999, di determinare il prezzo dei beni di cui alla lettera b); nel caso in cui tali elementi non siano reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente è tenuto a presentare una perizia asseverata recante la ricostruzione del valore residuo dei beni.

4. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio di cui al comma 8.

5. Qualora il rapporto di fine concessione necessiti di integrazioni o di rettifiche dei dati inseriti, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche assegna al concessionario un termine perentorio per provvedere.

6. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può acquisire informazioni e dati anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e tramite incarico a soggetti terzi, con costi a carico del concessionario.

7. I concessionari uscenti hanno l'obbligo di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati, oggetto della concessione, nonché di rendere disponibili le informazioni al personale della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

8. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la verifica del contenuto del rapporto di fine concessione, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di procedere all'inventario delle opere e dei beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà da parte della Regione delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933, nonché dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933.

9. Il rapporto di fine concessione di cui al comma 1, nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere, sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, fatta salva la facoltà del concessionario, ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), di presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una richiesta motivata di non rendere pubblica una parte di tali documenti per ragioni di segreto industriale. La struttura regionale competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

Art. 4

(Concessioni di derivazione d'acqua interregionali)

1. Nel caso in cui una concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico interessi i territori della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto, le modalità di gestione della derivazione di cui all’articolo 20, nonché la ripartizione dei canoni di concessione sono definite tra le Regioni interessate, sulla base di un protocollo d’intesa approvato dalla Giunta regionale.

(1)

2. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

2 bis. Le specifiche modalità procedimentali da seguire in termini di gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni, sono determinati in applicazione della legge vigente sul territorio della Regione che esercita le funzioni amministrative di cui al comma 2.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

Comma 2 bis aggiunto da art. 145, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

Art. 5

(Valutazione dell'uso idroelettrico)

1. Ai fini dell'indizione della procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la Regione valuta l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa acquisizione dei pareri del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna territorialmente interessati dalla derivazione:

a) in funzione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nel rispetto delle previsioni del Piano regionale di tutela delle acque, dei Piani generali di bonifica e in coerenza con il Piano di bacino distrettuale, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica a uso potabile e irriguo, nonché in funzione delle esigenze di tutela espresse dalle misure di conservazione e dai piani di gestione dei siti Natura 2000, in base agli obiettivi di conservazione previsti dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

b) in considerazione degli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili previsti nel Piano energetico regionale;

c) in base a valutazioni in ordine a utilizzi diversi delle acque che comportino maggiori benefici complessivi di carattere ambientale e socio-economico, anche a seguito delle variazioni di disponibilità conseguenti al cambiamento climatico;

d) sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione di cui all'articolo 3.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 146, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 6

(Modalità di assegnazione delle concessioni)

1. Le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico possono essere assegnate, secondo le seguenti modalità, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10:

a) a operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedura a evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica), mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento della concessione;

c) mediante forme di partenariato pubblico privato, ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che prevedano la scelta dell'operatore economico con procedure a evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

Art. 7

(Società a capitale misto pubblico privato)

1. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), la Regione è autorizzata a costituire società a capitale misto pubblico privato alle quali assegnare le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

2. L'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico ha luogo a seguito della selezione del socio privato, mediante procedura a evidenza pubblica avente ad oggetto la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione che costituisce l'oggetto esclusivo della società mista.

Art. 8

(Durata delle concessioni)

1. La concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico è rilasciata per una durata compresa tra venti e quaranta anni, che può essere aumentata al massimo di dieci anni in relazione all'entità degli investimenti ritenuti necessari, alla potenza nominale media annua della concessione, nonché agli interventi di miglioramento e risanamento ambientale.

Capo II

Procedura di assegnazione delle concessioni

Art. 9

(Procedura di assegnazione)

1. La procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a esclusione del caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si articola nelle seguenti fasi:

a) indizione della procedura di assegnazione ai sensi dell'articolo 10;

b) pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 11;

c) presentazione delle istanze di concessione, della documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;

d) valutazione di ammissibilità delle istanze di concessione di cui alla lettera c);

e) valutazione dei requisiti di ammissione dei soggetti istanti di cui all'articolo 19;

f) procedimento unico di selezione dei progetti nell'ambito del quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del decreto legislativo 79/1999, hanno luogo:

1) l'acquisizione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale, regionale o locale; tale fase si svolge nell'ambito della conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

2) l'eventuale partecipazione alla valutazione dei progetti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del decreto legislativo 79/1999;

3) l'adeguamento dei progetti alle prescrizioni adottate in esito alla fase di cui al numero 1);

4) la presentazione dell'offerta economica;

5) la valutazione delle istanze e dei progetti secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'articolo 12;

6) l'aggiudicazione e l'assegnazione della concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

g) emissione del provvedimento di concessione e sottoscrizione del relativo disciplinare di cui all'articolo 20.

2.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 147, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 10

(Indizione della procedura di assegnazione)

1. Almeno due anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico, ovvero in caso di nuova concessione, nonché nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, con deliberazione della Giunta regionale è indetta la procedura di assegnazione della concessione.

(1)

2. La procedura di assegnazione può essere indetta per una singola concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o per più concessioni insistenti su un medesimo bacino idrografico o su bacini idrografici interconnessi nei casi in cui ne sia stata valutata la convenienza per gli aspetti socio-economici, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce per ciascuna concessione:

a) l'oggetto della procedura di assegnazione;

b) le modalità di assegnazione di cui all'articolo 6;

c) nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), la forma societaria, la quota di capitale sociale da riservare al socio privato selezionato, la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale non inferiore al 51 per cento, gli altri soggetti pubblici che partecipano alla società, lo schema dello statutoe dei patti parasociali, in ordine alla società a capitale misto pubblico privato;

d) gli elementi essenziali del bando di gara di cui all'articolo 11;

e) i criteri di valutazione di cui all'articolo 12;

f) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita fornita dal concessionario ai sensi dell'articolo 18, nonché i relativi criteri di riparto, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, o, in alternativa, la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente, previo parere della competente Commissione consiliare;

g) i requisiti di ammissione di cui all'articolo 19;

h) l'importo del canone di concessione di cui all'articolo 21.

4. I concessionari uscenti, nei due anni precedenti la scadenza della concessione e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione della concessione stessa, non possono presentare istanze volte a ottenere una variante ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 148, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 11

(Bando di gara)

1. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico contiene:

a) la descrizione dello stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'articolo 2;

b) l'indennizzo, posto a carico del concessionario subentrante, ai sensi dell'articolo 2, comma 3;

c) il prezzo dei beni di cui all'articolo 2, comma 4;

d) le modalità e gli obblighi per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933;

e) il canone di concessione annuo di cui all'articolo 21;

f) le attività e i servizi funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia delle opere e dei beni;

g) gli interventi da eseguire per lo sviluppo delle opere e dei beni;

h) la modalità di assegnazione della concessione di cui all'articolo 6;

i) la durata della concessione ai sensi dell'articolo 8;

j) l'indicazione della singola concessione o dell'accorpamento di più concessioni, oggetto della procedura di assegnazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;

k) le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di ammissione alla gara e della relativa documentazione tecnica progettuale, nonché per la presentazione dell’offerta economica; l’istanza di ammissione contiene gli elementi essenziali di cui all’articolo 3, comma 3;

l) le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui all'articolo 9;

m) i criteri di valutazione di cui all'articolo 12 specificando gli obiettivi minimi, le classi di punteggio e il loro valore ponderale;

n) gli obblighi e le limitazioni gestionali di cui all'articolo 13;

o) i miglioramenti energetici di cui all'articolo 14;

p) il miglioramento e il risanamento ambientale di cui all'articolo 15;

q) le misure di compensazione di cui all'articolo 16;

r) le clausole sociali di cui all'articolo 17;

s) l'ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che deve essere fornita gratuitamente alla Regione o la sua monetizzazione, ai sensi dell'articolo 18;

t) i requisiti di capacità organizzativa, tecnica, patrimoniale, finanziaria degli operatori economici ai sensi dell'articolo 19, con particolare riferimento alla soglia, espressa in MW, della potenza nominale media annua nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 83 del decreto legislativo 50/2016;

u) le garanzie finanziarie da presentare a corredo dell'offerta di cui all'articolo 22.

(1)(3)

2. Il bando di gara è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche in conformità all' articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

(2)

Note:

Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 149, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 149, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 90, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 12

(Criteri di valutazione)

1. I criteri di valutazione dei progetti presentati ai fini dell'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico sono i seguenti:

a) l’entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone di cui all’articolo 21, posto a base di gara, con riferimento sia alla parte variabile sia a quella fissa;

b) gli interventi e gli investimenti di cui all'articolo 14 per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, finalizzati all'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o all'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico, che conseguano un incremento dei valori previsti dal bando di gara;

c) gli interventi di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza di cui all'articolo 15, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, che prevedano di incrementare i livelli di tutela previsti dal bando di gara;

d) le misure di compensazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 16;

e) le modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;

f) l'attività di gestione dell'invaso con particolare riferimento ai seguenti elementi:

1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la funzionalità degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;

2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;

3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici interessati dalle derivazioni;

g) la disponibilità di risorse umane adeguate, organizzative e tecnologiche, idonee a garantire la continuità gestionale e la sicurezza del territorio e degli impianti, l'uso sostenibile dell'acqua e l'adempimento degli obblighi posti a carico del concessionario;

h) l'incremento dei livelli occupazionali e del trattamento economico del personale, nonché l'adozione di misure di sicurezza dei lavoratori ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

i) gli standard per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, assicurati dal possesso delle certificazioni ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

j) l'aumento di livelli occupazionali qualificati.

(2)

1 bis. Ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), è attribuito un valore da un minimo di 10 punti a un massimo di 25 punti e ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere e), g), h), i) e j), è attribuito un valore da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, per un totale di 100 punti.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 150, comma 1, L. R. 6/2021

Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 13

(Obblighi e limitazioni gestionali)

1. Gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera g), del decreto legislativo 79/1999, si riferiscono in particolare:

a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche in relazione alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua, nel rispetto del Piano di bacino distrettuale e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), dei Fogli di condizioni per l'esercizio e la manutenzione (FCEM) delle grandi dighe, della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), e del decreto legislativo 81/2008;

b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali e agricoli, o per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie quali la prevenzione di calamità e di incendi o per necessità di protezione civile;

d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti;

e) al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e di garantire adeguati deflussi ecologici.

Art. 14

(Miglioramenti energetici)

1. In conformità agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e di fonti energetiche rinnovabili e agli indirizzi dettati dal Piano energetico regionale e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche, gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità, da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e di modifica degli impianti di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera h), del decreto legislativo 79/1999, sono riferiti in particolare ai seguenti elementi:

a) l'incremento della producibilità o della potenza di generazione, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di efficientamento o di sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica o di integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;

b) l’incremento della potenza nominale, anche conseguente a una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione e regolazione, anche aumentando il salto utile nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche;

c) l'incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, di gestione degli eventi di piena e di regolazione del sistema elettrico.

(1)(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 151, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 151, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

Art. 15

(Miglioramento e risanamento ambientale)

1. In base a quanto stabilito dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano paesaggistico regionale, gli obiettivi minimi da conseguire mediante la realizzazione di interventi di conservazione, di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera i), del decreto legislativo 79/1999, sono riferiti in particolare ai seguenti aspetti:

a) la continuità fluviale;

b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina di settore;

c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione e di erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle delle opere di derivazione;

d) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità, con particolare riferimento alla fauna ittica e agli ambienti acquatici;

e) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.

Art. 16

(Misure di compensazione)

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all'articolo 12, comma 1 ter, lettera l), del decreto legislativo 79/1999, le quali non possono avere carattere esclusivamente patrimoniale o economico e devono essere compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna dei territori interessati, si riferiscono in particolare:

a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato, nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;

b) al riassetto territoriale, viabilistico e al paesaggio;

c) al risparmio e all'efficienza energetica;

d) alla tutela attiva e passiva delle specie e dei tipi di habitat in precario stato di conservazione nella regione biogeografica interessata;

e) alla valorizzazione turistica e infrastrutturale dei territori interessati dalla derivazione;

f) all'ottimizzazione delle funzioni di contenimento e regolazione delle piene svolte dagli invasi.

Art. 17

(Clausole sociali)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera o), del decreto legislativo 79/1999, e dell'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016, nonché nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, fermo restando quanto previsto dal codice civile, trovano applicazione le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

2. Le clausole sociali di cui al comma 1 prevedono in particolare:

a) l'assorbimento, in conformità alle linee guida recanti "Disciplina delle clausole sociali" dell'Autorità nazionale anticorruzione, del personale utilizzato dal concessionario uscente per la gestione dell'impianto idroelettrico di cui alla concessione di grande derivazione d'acqua oggetto dell'affidamento e presente nell'organico al momento della pubblicazione del bando di gara, il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali, compresi il trattamento economico, le qualifiche e gli inquadramenti in essere e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;

b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

3. Il concessionario subentrante assume l'obbligazione al rispetto delle presenti clausole di salvaguardia sociale con l'atto di concessione.

Art. 18

(Cessione di energia)

1. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura del 100 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delle Comunità di montagna e dei Comuni della Regione interessati dalle derivazioni, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 3.

2. In alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1 può essere disposta la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente.

Art. 19

(Requisiti di ammissione)

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'assegnazione di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico gli operatori economici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 50/2016:

a) per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016;

b) che non siano stati destinatari di provvedimenti di decadenza da una concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nei cinque anni precedenti l'indizione della procedura per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico;

c) che dimostrino di possedere capacità organizzative, tecniche, patrimoniali e finanziarie adeguate alla tipologia di concessione oggetto della procedura di assegnazione;

d) che si impegnino a mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione.

(1)

2. Ai fini della dimostrazione di adeguate capacità organizzative e tecniche il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici, aventi ciascuno una potenza nominale media di concessione pari ad almeno 3 MW.

3. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria il partecipante deve produrre la referenza di due istituti di credito o di società di servizi, iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, che attestino la possibilità di accedere al credito per un importo, almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando di gara, comprese le somme da corrispondere a titolo di indennizzo al concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché per il prezzo dei beni di cui all'articolo 2, comma 5, dei quali sia previsto l'utilizzo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti in relazione all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.

Note:

Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 152, comma 1, L. R. 6/2021

Capo III

Disciplina delle concessioni

Art. 20

(Provvedimento di concessione)

1. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di concessione di grande derivazione d'acqua.

2. Entro dieci giorni dall'emissione del provvedimento di concessione di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche lo trasmette all'aggiudicatario e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico unitamente allo schema del disciplinare.

3. L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del disciplinare, su richiesta della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:

a) corrisponde il canone di cui all'articolo 21 stabilito in sede di aggiudicazione;

b) presta le garanzie finanziarie di cui all'articolo 22.

4. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di ricezione da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche del disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario entro il termine fissato nel provvedimento stesso; decorso inutilmente tale termine è dichiarata la decadenza dalla concessione.

5. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione e i relativi dati sono inseriti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d’acqua di cui all’articolo 35 della legge regionale 11/2015.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 5 da art. 153, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 21

(Canone di concessione)

1. A decorrere dal 2021, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto al netto dell’energia fornita a titolo gratuito e il prezzo zonale dell’energia elettrica. I dati relativi all’energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico su base annua sono trasmessi dal gestore della Rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con modalità telematica indicata dalla Regione. Il canone di concessione comprende il canone dovuto dal concessionario ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), per l’utilizzo delle opere di cui all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933.

(1)(5)

2. Con regolamento regionale da emanarsi, previa acquisizione dei pareri del Ministero dello sviluppo economico e della competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle indicazioni dell’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), sono determinati:

a) l'importo unitario della componente fissa che non può essere inferiore a 30 euro, la percentuale della componente variabile, le modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, le modalità di aggiornamento, di versamento, di introito, di controllo e di riscossione dei canoni;

b) i criteri di riparto della quota pari al 100 per cento dei canoni di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, spettante ai Comuni e alle Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

b bis) i criteri di riparto dei canoni di cui al comma 1 relativi alle concessioni di derivazione d'acqua interregionali di cui all'articolo 4;

b ter) la quota dei canoni di cui al comma 1 da destinare ai sensi dell'articolo 119, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, al finanziamento delle misure previste dal piano di gestione di cui all'articolo 117 del medesimo decreto legislativo 152/2006.

(2)(3)(4)

3. La componente fissa del canone di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in ragione delle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 154, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 154, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 154, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021

Lettera b ter) del comma 2 aggiunta da art. 154, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021

Parole aggiunte al comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 22

(Garanzie finanziarie)

1. Il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante polizza assicurativa o mediante fidejussione bancaria, di importo almeno pari a cinque volte l'ammontare del canone di cui all'articolo 21, a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico e dal relativo disciplinare, compresi gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi conseguenti all'eventuale rimozione delle opere.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono prestate a favore della Regione con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), e secondo la disciplina stabilita dall'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 50/2016.

3. È fatto obbligo al soggetto concessionario di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone contestualmente copia alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

4. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata alla scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico. Nel caso in cui sia prevista l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi, conseguenti all'eventuale rimozione delle opere, la garanzia è svincolata a seguito della verifica da parte della struttura regionale competente in materia di gestione di risorse idriche dell'attuazione di tali interventi.

Capo IV

Clausola valutativa

Art. 23

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge al fine di valutare l'efficacia delle politiche poste in essere.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale:

a) decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una relazione che dà conto del processo di attuazione della legge stessa;

b) decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una relazione relativa all'indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute alla data di entrata in vigore della legge stessa o in scadenza entro il 31 luglio 2024;

c) successivamente, con cadenza triennale ed entro il 31 marzo dell'anno seguente il triennio di riferimento, presenta al Consiglio regionale un rapporto nel quale sono illustrati:

1) lo stato di attuazione delle procedure di assegnazione delle concessioni in scadenza;

2) i benefici derivanti dall'eventuale costituzione di una società a capitale misto pubblico privato a prevalente partecipazione regionale, dalla cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica e dalla corresponsione dei canoni di concessione;

3) le modalità di applicazione delle clausole sociali con particolare riferimento all'andamento dei livelli occupazionali.

3. La relazione e i rapporti di cui al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Capo V

Norme transitorie, finanziarie e finali

Art. 24

(Sanzioni)

1. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro i termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 90.000 euro per ogni mese di ritardo.

2. La mancata integrazione del rapporto di fine concessione entro il termine di cui all'articolo 3, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente da un minimo di 12.500 euro a un massimo di 45.000 euro per ogni mese di ritardo.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Art. 25

(Norme transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 sexies, del decreto legislativo 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione della concessione stessa, nel rispetto del disciplinare in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

2. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1 septies, del decreto legislativo 79/1999, a decorrere dall’annualità 2021, i concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico scadute, fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, sono tenuti a versare, oltre al canone di concessione determinato ai sensi dell’articolo 21, anche un canone aggiuntivo pari a 40 euro per kW per l’esercizio degli impianti.

(1)(2)

3. Il canone di cui al comma 2 è destinato nella misura del 100 per cento alle Comunità di montagna e ai Comuni i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sono determinati i criteri di riparto del canone aggiuntivo tra i soggetti destinatari.

4. Il canone aggiuntivo di cui al comma 2:

a) è calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto, per anno solare, fino al completamento della procedura di assegnazione della concessione;

b) il canone di cui alla lettera a) è dovuto in ratei mensili per la prima annualità dovuta e per l'ultima annualità in cui la concessione è assegnata; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero.

(3)

4 bis. I concessionari che hanno versato i canoni relativi alle annualità 2021 e 2022 nell'ammontare previsto dal regolamento previgente sono tenuti a corrispondere la somma a conguaglio del canone dovuto ai sensi dell'articolo 21 e negli importi determinati con il relativo regolamento, nonché del canone aggiuntivo comunque dovuto, con le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

(4)

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, possono essere stabiliti:

a) la cessione di energia elettrica, espressa in kWh, che i concessionari di cui al comma 1, nonché i titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024, sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione o, in alternativa, la monetizzazione anche integrale dell'energia fornita gratuitamente, da destinare nella misura del 100 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delle Comunità di montagna e dei Comuni della Regione interessati dalle derivazioni;

b) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita di cui alla lettera a) ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati, nonché i criteri di riparto, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

6. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione sia scaduta, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 3 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

7. Per le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024, la relativa procedura di assegnazione è indetta ai sensi dell'articolo 9 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 8/2022

Parole sostituite al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 8/2022

Comma 4 sostituito da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022

Comma 4 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022

Art. 26

(Norme finanziarie)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, avente natura programmatoria, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 21 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 24 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 27

(Abrogazioni)

1. Il comma 64 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è abrogato.

Art. 28

(Norme di rinvio)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.