Legge regionale 06 novembre 2020, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
Capo II
 Procedura di assegnazione delle concessioni
Art. 9
 (Procedura di assegnazione)
1. La procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a esclusione del caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si articola nelle seguenti fasi:
a) indizione della procedura di assegnazione ai sensi dell'articolo 10;
b) pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 11;
c) presentazione delle istanze di concessione, della documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;
d) valutazione di ammissibilità delle istanze di concessione di cui alla lettera c);
e) valutazione dei requisiti di ammissione dei soggetti istanti di cui all'articolo 19;
f) procedimento unico di selezione dei progetti nell'ambito del quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del decreto legislativo 79/1999, hanno luogo:
3) l'adeguamento dei progetti alle prescrizioni adottate in esito alla fase di cui al numero 1);
4) la presentazione dell'offerta economica;
5) la valutazione delle istanze e dei progetti secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'articolo 12;
6) l'aggiudicazione e l'assegnazione della concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
g) emissione del provvedimento di concessione e sottoscrizione del relativo disciplinare di cui all'articolo 20.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 147, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 10
 (Indizione della procedura di assegnazione)
2. La procedura di assegnazione può essere indetta per una singola concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico o per più concessioni insistenti su un medesimo bacino idrografico o su bacini idrografici interconnessi nei casi in cui ne sia stata valutata la convenienza per gli aspetti socio-economici, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 148, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 11
 (Bando di gara)
1. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico contiene:
a) la descrizione dello stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'articolo 2;
b) l'indennizzo, posto a carico del concessionario subentrante, ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
c) il prezzo dei beni di cui all'articolo 2, comma 4;
e) il canone di concessione annuo di cui all'articolo 21;
f) le attività e i servizi funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia delle opere e dei beni;
g) gli interventi da eseguire per lo sviluppo delle opere e dei beni;
h) la modalità di assegnazione della concessione di cui all'articolo 6;
i) la durata della concessione ai sensi dell'articolo 8;
j) l'indicazione della singola concessione o dell'accorpamento di più concessioni, oggetto della procedura di assegnazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
k) le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di ammissione alla gara e della relativa documentazione tecnica progettuale, nonché per la presentazione dell’offerta economica; l’istanza di ammissione contiene gli elementi essenziali di cui all’articolo 3, comma 3;
l) le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui all'articolo 9;
m) i criteri di valutazione di cui all'articolo 12 specificando gli obiettivi minimi, le classi di punteggio e il loro valore ponderale;
n) gli obblighi e le limitazioni gestionali di cui all'articolo 13;
o) i miglioramenti energetici di cui all'articolo 14;
p) il miglioramento e il risanamento ambientale di cui all'articolo 15;
q) le misure di compensazione di cui all'articolo 16;
r) le clausole sociali di cui all'articolo 17;
s) l'ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che deve essere fornita gratuitamente alla Regione o la sua monetizzazione, ai sensi dell'articolo 18;
u) le garanzie finanziarie da presentare a corredo dell'offerta di cui all'articolo 22.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 149, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 149, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 90, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 12
 (Criteri di valutazione)
1. I criteri di valutazione dei progetti presentati ai fini dell'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico sono i seguenti:
a) l’entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone di cui all’articolo 21, posto a base di gara, con riferimento sia alla parte variabile sia a quella fissa;
b) gli interventi e gli investimenti di cui all'articolo 14 per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, finalizzati all'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti o all'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico, che conseguano un incremento dei valori previsti dal bando di gara;
c) gli interventi di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza di cui all'articolo 15, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, che prevedano di incrementare i livelli di tutela previsti dal bando di gara;
d) le misure di compensazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 16;
e) le modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;
g) la disponibilità di risorse umane adeguate, organizzative e tecnologiche, idonee a garantire la continuità gestionale e la sicurezza del territorio e degli impianti, l'uso sostenibile dell'acqua e l'adempimento degli obblighi posti a carico del concessionario;
j) l'aumento di livelli occupazionali qualificati.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 150, comma 1, L. R. 6/2021
2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 13
 (Obblighi e limitazioni gestionali)
1. Gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera g), del decreto legislativo 79/1999, si riferiscono in particolare:
c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie quali la prevenzione di calamità e di incendi o per necessità di protezione civile;
d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti;
e) al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e di garantire adeguati deflussi ecologici.
Art. 14
 (Miglioramenti energetici)
1. In conformità agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e di fonti energetiche rinnovabili e agli indirizzi dettati dal Piano energetico regionale e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche, gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità, da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e di modifica degli impianti di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera h), del decreto legislativo 79/1999, sono riferiti in particolare ai seguenti elementi:
a) l'incremento della producibilità o della potenza di generazione, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di efficientamento o di sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica o di integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;
b) l’incremento della potenza nominale, anche conseguente a una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione e regolazione, anche aumentando il salto utile nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche;
c) l'incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, di gestione degli eventi di piena e di regolazione del sistema elettrico.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 151, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 151, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 17
 (Clausole sociali)
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera o), del decreto legislativo 79/1999, e dell'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016, nonché nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, fermo restando quanto previsto dal codice civile, trovano applicazione le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
3. Il concessionario subentrante assume l'obbligazione al rispetto delle presenti clausole di salvaguardia sociale con l'atto di concessione.
Art. 19
 (Requisiti di ammissione)
2. Ai fini della dimostrazione di adeguate capacità organizzative e tecniche il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici, aventi ciascuno una potenza nominale media di concessione pari ad almeno 3 MW.
3. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria il partecipante deve produrre la referenza di due istituti di credito o di società di servizi, iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, che attestino la possibilità di accedere al credito per un importo, almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando di gara, comprese le somme da corrispondere a titolo di indennizzo al concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché per il prezzo dei beni di cui all'articolo 2, comma 5, dei quali sia previsto l'utilizzo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti in relazione all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 152, comma 1, L. R. 6/2021