Art. 24
(Sanzioni)
1. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro i termini di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 90.000 euro per ogni mese di ritardo.
2. La mancata integrazione del rapporto di fine concessione entro il termine di cui all'articolo 3, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente da un minimo di 12.500 euro a un massimo di 45.000 euro per ogni mese di ritardo.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate con le modalità e le procedure previste dalla
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).