1.
Le misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all'articolo 12, comma 1 ter, lettera l), del decreto legislativo 79/1999, le quali non possono avere carattere esclusivamente patrimoniale o economico e devono essere compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna dei territori interessati, si riferiscono in particolare:
a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato, nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;
b) al riassetto territoriale, viabilistico e al paesaggio;
c) al risparmio e all'efficienza energetica;
d) alla tutela attiva e passiva delle specie e dei tipi di habitat in precario stato di conservazione nella regione biogeografica interessata;
e) alla valorizzazione turistica e infrastrutturale dei territori interessati dalla derivazione;
f) all'ottimizzazione delle funzioni di contenimento e regolazione delle piene svolte dagli invasi.