Art. 16
(Disposizioni transitorie)
1. L'ufficio regionale competente che accerta il mancato raggiungimento, da parte degli enti locali, degli obiettivi fissati per gli esercizi precedenti all'esercizio 2021, applica le sanzioni nell'anno successivo a quello in cui è venuto a conoscenza del mancato raggiungimento degli obiettivi medesimi.