Legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre.
Art. 2
 (Disposizioni per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane)
1. Per le finalità di cui al presente articolo e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 21/2019, l'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e l'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 luglio 2021.
2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 21/2019, nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono essere costituite due Comunità di montagna qualora, entro il 16 novembre 2020, a pena di decadenza, la maggioranza assoluta dei Comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane adotti conformi deliberazioni che ne individuino la delimitazione geografica in modo che ciascuna Comunità di montagna sia costituita da Comuni contermini, in numero non inferiore a sei.
3. Entro il 15 dicembre 2020, a pena di decadenza, i Comuni di ciascuna delle due costituende Comunità di montagna, che non hanno adottato la deliberazione di cui al comma 2, possono deliberare l'adesione all'altra Comunità di montagna nel rispetto del principio di contiguità territoriale. La deliberazione è trasmessa entro cinque giorni al sindaco del Comune più popoloso della zona montana omogenea, per le finalità di cui al comma 4.
4. Entro il 31 dicembre 2020, a pena di decadenza, la conferenza dei sindaci della zona montana omogenea, convocata dal sindaco del Comune più popoloso, sulla base delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3, definisce, a maggioranza assoluta dei componenti, la delimitazione geografica di ciascuna Comunità di montagna nel rispetto del principio di contiguità territoriale, del numero minimo di Comuni partecipanti previsto dal comma 2 e delle volontà espresse dai consigli comunali. Le Comunità di montagna, così individuate, sono istituite ex lege dall'1 gennaio 2021.
5. Entro il 31 gennaio 2021, il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui al comma 1 adotta un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre 2020, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e lo trasmette a tutti i Comuni della zona montana omogenea.
6 bis. Nel caso di ricorso all'arbitrato di cui al comma 6, gli accordi sono conclusi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) qualora tutti i Comuni di una Unione territoriale intercomunale siano ricompresi nell'ambito territoriale di una sola Comunità di montagna, la stessa subentra in tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie, e in tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo all'Unione medesima, fatti salvi diversi accordi ai sensi della lettera b);
b) i beni immobili sono attribuiti alla Comunità di montagna sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà alle due Comunità di montagna, con quote proporzionali al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione, oppure al Comune sul cui territorio essi insistono;
c) i beni mobili sono attribuiti alla Comunità di montagna nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente;
d) ai sensi dell'articolo 1298 del codice civile, i debiti della sopprimenda Unione territoriale intercomunale si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni dell'Unione medesima;
e) i crediti si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
f) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere b) e c), e da quelli di cui alle lettere d) ed e), opera il criterio della divisione tra le due Comunità di montagna, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
g) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere d), e) ed f) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati alla Comunità di montagna in cui è incluso detto territorio;
h) per la gestione dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Comunità di montagna e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma, presso la Comunità di montagna in cui è incluso il maggior numero di Comuni della sopprimenda Unione sono costituiti uno o più uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2022. II Presidente della Comunità di montagna presso cui ha sede l'ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Comunità di montagna dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data;
i) le partecipazioni in enti e società detenute dall'Unione territoriale intercomunale sono attribuite alle Comunità di montagna che a essa succedono, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;
j) sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari;
k) il personale dell'Unione territoriale intercomunale è trasferito alle Comunità di montagna che a essa succedono e ai Comuni partecipanti in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile; si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).
(2)
8. Le neocostituite Comunità di montagna esercitano le funzioni a esse attribuite a decorrere dall'1 luglio 2021. Dalla medesima data, in conformità ai contenuti degli accordi di cui al comma 6, le Comunità di montagna subentrano nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici ed economici già facenti capo all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e all'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2 Comma 6 bis aggiunto da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3 Comma 6 ter aggiunto da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
4 Parole sostituite al comma 7 da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 51, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021