1. La Regione, ai sensi dell'
articolo 4, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), disciplina le modalità per la costituzione di due Comunità di montagna nell'ambito della zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e le modalità per semplificare il processo di trasformazione relativo alla Comunità di montagna Natisone e Torre e per consentire la trasformazione dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità.
2. La delimitazione geografica e la dimensione territoriale delle due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane sono definite nel rispetto dei principi di concertazione e di leale collaborazione fra istituzioni e forme collaborative delle comunità locali e per il perseguimento delle finalità di sviluppo sociale, economico e culturale di cui agli articoli 1, commi 2 e 3, e 19, della
legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).