Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).
Art. 5
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18/2005)
1. All'articolo 5 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 7
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2005)
1. All'articolo 16 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 12
 (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 18/2005)
1.
L'articolo 21 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21
 (Servizi pubblici per l'impiego regionali)
1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro attraverso i Servizi pubblici per l'impiego regionali assicura i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa dello Stato nei confronti dei lavoratori e delle imprese.
2. Nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali operano le strutture denominate Centri per l'Impiego di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), quale elemento imprescindibile del raccordo tra i lavoratori e i datori di lavoro.
3. I Servizi pubblici per l'impiego regionali promuovono e assicurano altresì l'attuazione del principio di condizionalità nel rapporto tra politiche attive e politiche passive del lavoro, in conformità con quanto previsto in materia dalla normativa dello Stato.
4. I Servizi pubblici per l'impiego regionali provvedono altresì a:
a) supportare l'Osservatorio di cui all'articolo 28 bis nella individuazione dei fabbisogni formativi emergenti dal tessuto economico regionale;
b) orientare, in collaborazione con il Servizio regionale per l'orientamento permanente di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), i lavoratori, i giovani e le famiglie a scegliere le opportunità di studio e di carriera più coerenti con le competenze e le aspirazioni personali e in rapporto ai fabbisogni di cui alla lettera a);
c) favorire interventi volti a ricollocare i lavoratori coinvolti in crisi aziendali o comunque in situazione di difficoltà occupazionale anche attraverso la proposta di interventi di formazione volti all'acquisizione di competenze sia specialistiche che trasversali, aumentandone in tal modo il potenziale di occupabilità;
d) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fortemente interconnessi con il sistema economico regionale;
e) promuovere e sostenere la più ampia integrazione tra i servizi per il lavoro, i servizi sociali e sanitari e i servizi educativi al fine di favorire, in particolare, l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale;
f) promuovere la conoscenza delle misure regionali e nazionali che favoriscono la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conciliazione;
g) rafforzare la competitività e la propensione all'innovazione delle imprese regionali attraverso interventi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;
h) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità, promuovendo l'accesso congiunto da parte delle imprese ai servizi pubblici;
6. L'articolazione dei Servizi pubblici per l'impiego regionali è definita con deliberazione della Giunta regionale.
7. L'istituzione, la soppressione e la determinazione delle circoscrizioni territoriali di riferimento dei Centri per l'Impiego e delle altre strutture territoriali in cui si articolano i Servizi pubblici per l'impiego regionali sono definite con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 15
 (Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale 18/2005)
1.
L'articolo 28 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 28
 (Sistema informativo regionale lavoro)
2. Il Sistema informativo regionale lavoro è collegato in cooperazione applicativa con i sistemi informativi nazionali, regionali ed europei e costituisce lo strumento per la gestione e il monitoraggio dei servizi per il lavoro a servizio dei cittadini e delle imprese della regione.
5. Il Sistema informativo regionale lavoro assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale e dell'orientamento permanente.
6. I dati trattati nel Sistema informativo regionale lavoro, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, possono essere messi a disposizione dei soggetti della rete regionale dei servizi per l'impiego, della rete regionale per la formazione e l'orientamento permanente e del sistema scolastico al fine di erogare a persone e imprese i servizi previsti dalla normativa regionale e nazionale e anche a fini di studio e ricerca.>>.

Art. 22
 (Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 18/2005)
1.
Dopo l'articolo 33 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 33 bis
 (Misure fiscali)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statutospeciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione nelle seguenti ipotesi:
a) per il perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 30, 32 e 33, per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori e con riferimento a specifiche forme contrattuali;
b) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi nazionali, aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), finalizzate all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo dei lavoratori.>>.

Art. 27
 (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 18/2005)
1.
L'articolo 38 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 38
 (Servizi del collocamento mirato)
2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.>>.

Art. 32
 (Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005)
1.
L'articolo 46 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 46
 (Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)
2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.
4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.
7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.>>
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Art. 35
 (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/2005)
Art. 36
 (Sostituzione dell'articolo 50 della legge regionale 18/2005)
1.
L'articolo 50 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 50
 (Benessere dei lavoratori e innovazione organizzativa)
1. La Regione promuove la realizzazione nei luoghi di lavoro di iniziative finalizzate al benessere dei lavoratori e al rafforzamento dei livelli di salute e sicurezza e favorisce i processi di innovazione organizzativa e l'attuazione di forme di lavoro agile che contribuiscano a elevare la qualità e la sicurezza della vita lavorativa, favorendone la conciliazione con i tempi e le esigenze di vita familiare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, ferme restando le iniziative di cui all'articolo 33 bis, può concedere, anche ricorrendo a risorse dell'Unione europea, incentivi alle imprese per l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro finalizzati a promuovere il benessere organizzativo anche utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie informative, fra cui il lavoro agile, i piani aziendali di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi e di potenziamento delle dotazioni informatiche. La Regione può altresì concedere incentivi alle imprese che, singolarmente oppure in sinergia con altre imprese e realtà pubbliche o private del territorio, sviluppano una offerta di servizi a favore dei propri lavoratori e a favore della comunità.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove altresì azioni di informazione e formazione rivolte a imprese, lavoratori e parti sociali.
4. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 28 bis, promuove attività di studio e valutazione delle forme di lavoro agile e delle iniziative di promozione del benessere aziendale attuate sul territorio regionale, nonché dei loro effetti.>>.

Art. 38
 (Inserimento del capo IV bis nel titolo III della legge regionale 18/2005)
1.
Dopo il capo IV del titolo III della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:
<<Capo IV bis
 Misure di sostegno alla condivisione delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra tempi di vita familiare e impegni lavorativi
Art. 51 bis
 (Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari)
1. La Regione pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:
a) sviluppo di servizi educativi per l'infanzia e di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche familiari e di politiche sociali;
b) attivazione di specifici servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori;
c) promozione di piani, aziendali e territoriali, e di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario di lavoro, il telelavoro, il lavoro agile e lo sviluppo di servizi alla famiglia, anche a livello aziendale;
d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla normativa nazionale in materia, in particolare dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e per favorire la condivisione delle responsabilità familiari;
e) misure di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori al rientro al lavoro dopo un'assenza per la fruizione di congedi di maternità, paternità e parentali o a seguito di un periodo di cura o di malattia propria o di un familiare;
f) azioni di supporto e di formazione alle lavoratrici e ai lavoratori, realizzate anche mediante il ricorso a risorse dell'Unione europea, per la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di cura familiare di minori o delle persone non autosufficienti con essi conviventi.
Art. 51 ter
 (Servizi per il supporto alla conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi)
2. I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consigliera o il Consigliere di parità regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.>>.

Art. 40
 (Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 18/2005)
Art. 44
 (Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 18/2005)
1. All'articolo 60 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 47
 (Inserimento dell'articolo 77 ter nella legge regionale 18/2005)
1.
Dopo l'articolo 77 bis della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 77 ter
 (Immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)), qualora non si rinvenga la disponibilità di sedi idonee sotto il profilo logistico e funzionale, l'Amministrazione regionale può procedere all'acquisizione a titolo di proprietà o di locazione di immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali.>>.

Art. 50
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogati:

a) l'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
b) l'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica dellalegge regionale 1 marzo 1988, n. 7);
e) l'articolo 182 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
f) i numeri 10, 11, 12 e 13 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);
g) l'articolo 26 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche dellalegge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)).
Art. 51
 (Disposizioni transitorie)
1. Le Consigliere o i Consiglieri di parità di area vasta, nominati con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 18/2005 nel testo previgente a quello sostituito dall'articolo 9, che risultano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano il proprio mandato nell'ambito territoriale di riferimento dell'Ente di decentramento regionale fino alla scadenza originariamente prevista.
2. L'articolo 44, comma 1, della legge regionale 18/2005, come modificato dall'articolo 30, legge si applica anche alla Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'articolo 5 della legge regionale 11/1996 e il decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2011, n. 267 (Regolamento recante criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonché le spese ammissibili, per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini ed aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali)), continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020.
Art. 52
 (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 28 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 28 bis della legge regionale 18/2005, come inserito dall'articolo 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 29 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 17, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 30 della legge regionale 18/2005, come modificato dall'articolo 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
6. Agli oneri derivanti dall'articolo 32 della legge regionale 18/2005, come modificato dall'articolo 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
7. Agli oneri derivanti dall'articolo 33 della legge regionale 18/2005, come modificato dall'articolo 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8. Per la finalità di cui all'articolo 35 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005, come inserito dall'articolo 24, è autorizzata la spesa di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2020 e 20.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
10. Agli oneri derivanti dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
11. Per la finalità di cui all'articolo 48 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 34, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
13. Agli oneri derivanti dall'articolo 50 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 36, si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
14. Agli oneri derivanti dall'articolo 51 bis della legge regionale 18/2005, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sui Programmi n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) e n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
15. Agli oneri derivanti dall'articolo 57 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'articolo 42, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
16. Per la finalità di cui all'articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005, come inserito dall'articolo 43, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l'anno 2021 e 80.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
18. Agli oneri derivanti dall'articolo 77 ter della legge regionale 18/2005, come inserito dall'articolo 47, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
19. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.