<<1 bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 le superfici accessorie non vengono computate nei limiti di superfici o di volumi realizzabili in deroga ai sensi dello stesso comma, ferma restando la loro ammissibilitą in deroga rispetto a distanze, altezze, superfici o volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, qualora non eccedano il 50 per cento delle superfici utili da realizzarsi o, nel caso del bonus volumetrico, gli 80 metri quadrati.>>.