Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilitā, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attivitā venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanitā e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Art. 65
 (Conferma di finanziamento in materia di razionalizzazione fondiaria)
1. Nell'ambito delle finalitā di valorizzazione del patrimonio rurale montano previste dall'articolo 3, comma 63, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilitā 2020), l'Amministrazione regionale č autorizzata a confermare il finanziamento concesso per la realizzazione di un Piano di razionalizzazione fondiaria ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attivitā agricola in aree montane), destinandolo per l'intero importo alla progettazione e alla realizzazione, nella medesima area o almeno in parte di essa, di un Piano di insediamento produttivo agricolo (PIPA) ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge regionale.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, il Servizio competente provvede alla conferma del contributo nel limite delle spese riconosciute ammissibili per la progettazione e la realizzazione del PIPA.