Art. 65
(Conferma di finanziamento in materia di razionalizzazione fondiaria)
1. Nell'ambito delle finalitā di valorizzazione del patrimonio rurale montano previste dall'
articolo 3, comma 63, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilitā 2020), l'Amministrazione regionale č autorizzata a confermare il finanziamento concesso per la realizzazione di un Piano di razionalizzazione fondiaria ai sensi dell'
articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attivitā agricola in aree montane), destinandolo per l'intero importo alla progettazione e alla realizzazione, nella medesima area o almeno in parte di essa, di un Piano di insediamento produttivo agricolo (PIPA) ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge regionale.
2. In applicazione del comma 1, il Comune presenta al Servizio competente in materia di gestione del territorio montano, bonifica e irrigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione prevista dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0187/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo).
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, il Servizio competente provvede alla conferma del contributo nel limite delle spese riconosciute ammissibili per la progettazione e la realizzazione del PIPA.